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b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio compreso il giorno del parto, per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi, elevabile a sette nel caso in cui eserciti il
diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci
mesi.
Il congedo parentale spetta al genitore richiedente anche qualora l’altro genitore non ne abbia diritto.
Ai fini dell’esercizio di tale diritto, il genitore è tenuto a presentare almeno 15 giorni prima, richiesta
scritta al datore di lavoro indicando la durata del periodo di congedo richiesto, di norma, con la
precisazione della durata minima dello stesso e allegando il certificato di nascita ovvero la dichiarazione
sostitutiva. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a rispettare tali termini, lo
stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la
relativa certificazione tempestivamente e comunque entro due giorni dall’inizio dell’assenza dal lavoro.
Art. 6. - Servizio militare, servizio di volontariato civile e di cooperazione allo sviluppo
La chiamata di leva o il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro.
Il lavoratore chiamato alle armi per il servizio di leva o richiamato alle armi ha diritto alla
conservazione del posto fino ad un mese dopo la cessazione del servizio militare.
Ai fini della anzianità utile per raggiungere i maggiori scaglioni previsti dal presente Contratto per la
misura delle ferie e del trattamento di malattia, il periodo di tempo trascorso sotto le armi sarà
computato come anzianità di servizio, sempreché il lavoratore chiamato alle armi presti almeno sei mesi
di servizio dopo il rientro nella azienda senza dimettersi.
Se il lavoratore chiamato o richiamato alle armi risolve il rapporto di lavoro ha diritto a tutte le
indennità competentigli, a norma delle disposizioni vigenti all’atto della chiamata, ma in tal caso non
ricorre l’obbligo del preavviso, né il diritto alla relativa indennità sostitutiva.
Le norme stabilite dal presente articolo si intendono completate con quelle previste dalla legge
vigente in caso di chiamata o di richiamo alle armi al momento della chiamata o del richiamo stesso,
nonché da quanto contenuto nella legge 26 febbraio 1987, n. 49, Nuova disciplina della cooperazione
dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.
NOTE A VERBALE
1) La Federmeccanica e l’Assistal si impegnano affinché le Direzioni aziendali, compatibilmente con le
esigenze aziendali, applichino i diritti di cui al presente articolo ai lavoratori cooperanti o volontari che
lavorino all’estero nell’ambito di programmi di cooperazione internazionale approvati dal Governo italiano.
2) I lavoratori che facciano parte di organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all’art. 6,
della legge 11 agosto 1991, n. 266, per poter espletare attività di volontariato, hanno diritto, ai sensi
dell’art. 17 della stessa legge, di usufruire delle forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni
previste dal Contratto e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.
Art. 7. - Diritto allo studio ed alla formazione professionale
A far data dal 1° gennaio 2004 verrà determinato, all’inizio di ogni triennio, il monte ore messo a
disposizione di tutti i dipendenti per l’esercizio del diritto allo studio e per la formazione professionale qui
disciplinati, moltiplicando ore 7 annue per tre e per il numero totale dei dipendenti occupati nell’azienda o
nell’unità produttiva in quella data, salvo i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei
dipendenti.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per
frequentare i corsi di studio di cui alla lettera A) ed i corsi di formazione professionale di cui alla lettera B)
non dovranno superare rispettivamente il 2 per cento del totale della forza occupata e comunque il 3 per
cento complessivo; le aziende, indipendentemente dalle percentuali di assenza, favoriranno la frequenza
di corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri di cui alla lettera A) compatibilmente con le esigenze
tecnico-organizzative. Dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento della attività
produttiva, mediante accordi con le Rappresentanze sindacali unitarie. Nelle aziende fino a 200
dipendenti gli eventuali valori frazionari risultanti dall'applicazione della suddetta percentuale saranno
arrotondati all'unità superiore.
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