www.fiom.cgil.it
- per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9 di cui 3 mesi ad intera
retribuzione globale e mesi 6 a metà retribuzione globale;
- per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 anni compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5 di cui mesi
4,5 ad intera retribuzione globale e mesi 9 a metà retribuzione globale;
- per anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18 di cui mesi 6 ad intera retribuzione
globale e mesi 12 a metà retribuzione globale.
Nel caso di più assenze per malattia o infortunio non sul lavoro, ai fini dei suddetti trattamenti
economici si deve tener conto dei periodi di assenza complessivamente verificatisi nei tre anni precedenti
ogni nuovo ultimo episodio morboso.
Nel caso in cui durante il suddetto triennio si siano verificate assenze per malattia di durata non
superiore a 5 giorni per un numero di eventi pari o superiore a 7, l’ottava e le successive assenze di
durata non superiore a 5 giorni verranno computate in misura doppia ai fini del calcolo dei limiti di
trattamento economico; a tali effetti non verranno considerate le assenze dovute a ricovero ospedaliero
compreso il day hospital ed a trattamenti terapeutici ricorrenti connessi alle fattispecie di cui alla prima
Nota a verbale del presente articolo, fruiti presso enti ospedalieri e risultanti da apposita certificazione. Ai
soli fini del presente comma il periodo utile per il computo del triennio decorre successivamente alla data
di sottoscrizione del presente Contratto e, quindi, non sono considerate utili le assenze verificatesi prima
del 5 luglio 1994.
Fatti salvi i periodi di conservazione del posto sopra definiti, nel computo dei limiti di trattamento
economico non saranno conteggiati e quindi saranno retribuiti ad intera retribuzione globale:
a) i periodi di ricovero ospedaliero di durata superiore a 10 giorni continuativi, fino ad un massimo di:
- 60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
- 75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 compiuti;
- 90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;
b) i periodi di malattia di durata superiore a 21 giorni continuativi, fino ad un massimo di:
- 60 giorni complessivi, per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
- 75 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino a 6 compiuti;
- 90 giorni complessivi, per anzianità di servizio oltre i 6 anni;
e comunque fino ad un tetto massimo di 120 giorni complessivi per gli eventi di cui ai punti a) e b)
unitariamente considerati.
Ove richiesti verranno erogati acconti.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Tale trattamento non è cumulabile con eventuali altri analoghi trattamenti aziendali o locali o,
comunque, derivanti da norme generali in atto o future, con conseguente assorbimento fino a
concorrenza.
A decorrere dal 1° gennaio 2000, su richiesta del lavoratore, l’azienda, per un massimo di due volte
nell’anno solare, fornisce entro venti giorni dalla richiesta le informazioni necessarie alla esatta
conoscenza della situazione del cumulo di eventuali assenze per malattia, in relazione alla conservazione
del posto di lavoro ed al trattamento economico dei periodi di assenza per malattia e/o infortunio non sul
lavoro.
Salvo quanto previsto per i periodi di aspettativa sopra indicati, l’assenza per malattia, nei limiti dei
periodi fissati per la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non
interrompe la maturazione dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).
Agli effetti del presente articolo è considerata malattia anche l’infermità derivante da infortunio non
sul lavoro.
NOTE A VERBALE
1) La situazione dei lavoratori sottoposti a trattamento di emodialisi, o affetti da morbo di Cooley
nonché dei lavoratori affetti da neoplasie, da epatite B e C ovvero da gravi malattie cardiocircolatorie,
sarà considerata dalle aziende con la massima attenzione facendo riferimento alle disposizioni
assistenziali vigenti.
2) I due gruppi di sindacati stipulanti convengono di studiare entro sei mesi dalla data di
stipulazione del presente Contratto una proposta da sottoporre congiuntamente al Consiglio di
amministrazione dell’INPS, che definisca una specifica assistenza economico sanitaria nei confronti dei
soggetti tossicodipendenti anche nelle situazioni in cui la dipendenza da sostanze tossiche non costituisca
97
Page 1 |
Page 2 |
Page 3 |
Page 4 |
Page 5 |
Page 6 |
Page 7 |
Page 8 |
Page 9 |
Page 10 |
Page 11 |
Page 12 |
Page 13 |
Page 14 |
Page 15 |
Page 16 |
Page 17 |
Page 18 |
Page 19 |
Page 20 |
Page 21 |
Page 22 |
Page 23 |
Page 24 |
Page 25 |
Page 26 |
Page 27 |
Page 28 |
Page 29 |
Page 30 |
Page 31 |
Page 32 |
Page 33 |
Page 34 |
Page 35 |
Page 36 |
Page 37 |
Page 38 |
Page 39 |
Page 40 |
Page 41 |
Page 42 |
Page 43 |
Page 44 |
Page 45 |
Page 46 |
Page 47 |
Page 48 |
Page 49 |
Page 50 |
Page 51 |
Page 52 |
Page 53 |
Page 54 |
Page 55 |
Page 56 |
Page 57 |
Page 58 |
Page 59 |
Page 60 |
Page 61 |
Page 62 |
Page 63 |
Page 64 |
Page 65 |
Page 66 |
Page 67 |
Page 68 |
Page 69 |
Page 70 |
Page 71 |
Page 72 |
Page 73 |
Page 74 |
Page 75 |
Page 76 |
Page 77 |
Page 78 |
Page 79 |
Page 80 |
Page 81 |
Page 82 |
Page 83 |
Page 84 |
Page 85 |
Page 86 |
Page 87 |
Page 88 |
Page 89 |
Page 90 |
Page 91 |
Page 92 |
Page 93 |
Page 94 |
Page 95 |
Page 96 |
Page 97 |
Page 98 |
Page 99 |
Page 100 |
Page 101 |
Page 102 |
Page 103 |
Page 104 |
Page 105 |
Page 106 |
Page 107 |
Page 108 |
Page 109 |
Page 110 |
Page 111 |
Page 112 |
Page 113 |
Page 114 |
Page 115 |
Page 116 |
Page 117 |
Page 118 |
Page 119 |
Page 120 |
Page 121 |
Page 122 |
Page 123 |
Page 124 |
Page 125 |
Page 126 |
Page 127 |
Page 128 |
Page 129 |
Page 130 |
Page 131 |
Page 132 |
Page 133 |
Page 134 |
Page 135 |
Page 136