This page contains a Flash digital edition of a book.
www.fiom.cgil.it
Il periodo complessivo di conservazione del posto di cui al comma precedente si applica anche nel
caso in cui si siano verificate, nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo episodio morboso, almeno due
malattie comportanti, ciascuna, una assenza continuativa pari o superiore a tre mesi.
A decorrere dal 1° ottobre 1999 il suddetto periodo di comporto prolungato viene riconosciuto
automaticamente al lavoratore che alla scadenza del periodo di comporto breve abbia in corso una
malattia con prognosi pari o superiore a tre mesi.
Resta salvo quanto previsto dalla legge 6 agosto 1975, n. 419, per la conservazione del posto dei
lavoratori affetti da TBC.
La malattia ovvero l’infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del preavviso nel caso di
licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento
economico di cui al presente articolo.
La malattia insorta durante il periodo di ferie consecutive di cui al settimo comma dell’art. 10, Sezione
quarta, Titolo III, ne sospende la fruizione nelle seguenti ipotesi:
a) malattia che comporta ricovero ospedaliero per la durata dello stesso;
b) malattia la cui prognosi sia superiore a sette giorni di calendario.
L’effetto sospensivo si determina a condizione che il dipendente assolva agli obblighi di
comunicazione, di certificazione e di ogni altro adempimento necessario per l’espletamento della visita di
controllo dello stato d’infermità previsti dalle norme di legge e dalle disposizioni contrattuali vigenti.
Superato il periodo di conservazione del posto, ove l’azienda risolva il rapporto di lavoro, corrisponderà
al lavoratore il trattamento completo previsto dal presente Contratto per il caso di licenziamento ivi
compresa l’indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i termini suddetti non consenta al lavoratore di riprendere
servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al solo trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento il rapporto rimane sospeso salvo la
decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
Resta espressamente convenuto che superati i limiti di conservazione del posto di cui sopra il
lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un periodo di aspettativa della durata di mesi 4,
durante il quale non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità per nessun istituto. A
fronte del protrarsi dell’assenza a causa di malattia grave e continuativa, periodicamente documentata, il
lavoratore potrà usufruire, previa richiesta scritta, di un ulteriore periodo di aspettativa fino alla
guarigione clinica, debitamente comprovata che consenta al lavoratore di assolvere alle precedenti
mansioni e comunque di durata non superiore a complessivi 24 mesi continuativi.
A decorrere dal 1° ottobre 1999, le assenze determinate da patologie gravi che richiedono terapie
salvavita, che comportano una discontinuità nella prestazione lavorativa, che comunque non fanno venir
meno la capacità di prestazione lavorativa anche se intervallate nel tempo, consentiranno al lavoratore
all’atto del superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro di poter fruire dell’aspettativa
prolungata, anche in maniera frazionata, in rapporto ai singoli eventi terapeutici necessari. Ai fini di cui
sopra il lavoratore fornirà all’azienda le dovute informazioni che l’azienda medesima tratterà nel rispetto
della legge 31 dicembre 1996, n. 675 sulla tutela della privacy.
Decorso anche il periodo di aspettativa senza che il lavoratore abbia ripreso servizio, l’azienda potrà
procedere alla risoluzione del rapporto.
Per quanto concerne l’assistenza e il trattamento di malattia per i lavoratori valgono le norme di legge
regolanti la materia.
Inoltre, le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per malattia o infortunio non sul lavoro,
nell’ambito della conservazione del posto, una integrazione di quanto il lavoratore percepisce, in forza di
disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al raggiungimento del normale trattamento economico
complessivo netto che avrebbe percepito se avesse lavorato, operando a tal fine i relativi conguagli al
termine del periodo di trattamento contrattuale.
A tal fine il lavoratore avrà diritto al seguente trattamento:

- per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti, l’intera retribuzione globale per i primi 2 mesi e
metà retribuzione globale per i 4 mesi successivi;
- per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti, l’intera retribuzione globale per i
primi 3 mesi e metà retribuzione globale per i 6 mesi successivi;
- per anzianità di servizio oltre i 6 anni, l’intera retribuzione globale per i primi 4 mesi e metà
retribuzione globale per gli 8 mesi successivi.

Nell’ipotesi di applicazione del comporto prolungato il trattamento sarà il seguente:



96
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136
Produced with Yudu - www.yudu.com