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I lavoratori trattenuti oltre il normale orario per prestare la loro opera di assistenza o soccorso nel
caso di infortunio di altri lavoratori, devono essere retribuiti per il tempo trascorso a tale scopo nello
stabilimento.
L’assenza per malattia professionale od infortunio, nei limiti dei periodi fissati dal presente articolo per
la conservazione del posto, è utile ai fini del trattamento di fine rapporto e non interrompe la maturazione
dell’anzianità di servizio a tutti gli effetti (ferie, gratifica natalizia, ecc.).

NOTA A VERBALE

In caso di infortunio e di malattia professionale non si farà luogo al cumulo tra il trattamento previsto
dal presente Contratto e quello assicurativo, riconoscendo in ogni caso al lavoratore il trattamento globale
più favorevole.


Art. 2. - Trattamento in caso di malattia ed infortunio non sul lavoro

In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenza e inviare alla
medesima entro due giorni dall’inizio dell’assenza il certificato medico attestante la malattia.
L’eventuale prosecuzione dello stato di incapacità al lavoro deve essere comunicata all’azienda entro il
primo giorno in cui il lavoratore avrebbe dovuto riprendere servizio e deve essere attestata da successivi
certificati medici che il lavoratore deve inviare all’azienda entro il secondo giorno dalla scadenza del
periodo di assenza indicata nel certificato medico precedente.
In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo il caso di giustificato impedimento,
l’assenza verrà considerata ingiustificata.
L’azienda ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore nel rispetto dell’art. 5 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
Fermo restando quanto previsto dalle vigenti leggi in materia, il lavoratore assente per malattia è
tenuto, fin dal primo giorno di assenza dal lavoro, e per tutta la durata della malattia, a trovarsi a
disposizione nel domicilio comunicato al datore di lavoro, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00
alle ore 19.00, ovvero nelle diverse fasce orarie stabilite per disposizioni legislative o amministrative locali
o nazionali, di tutti i giorni compresi i domenicali o festivi, per consentire l’accertamento del suo stato di
salute.
Sono fatte salve le necessità di assentarsi dal recapito comunicato per motivi inerenti la malattia o per
gravi, eccezionali motivi familiari comunicati preventivamente, salvo casi di forza maggiore, all’azienda e
successivamente documentati.
Nel corso del periodo di assenza per malattia il lavoratore ha l’obbligo di comunicare all’azienda
contestualmente i mutamenti di domicilio o dimora, anche se temporanei.
Le assenze e le inosservanze di cui al comma 5 comporteranno l’irrogazione a carico del lavoratore dei
provvedimenti disciplinari contrattualmente previsti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 7, ultimo
comma, legge 20 maggio 1970, n. 300, con proporzionalità relativa all’infrazione riscontrata e alla sua
gravità.
In caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in
prova ha diritto alla conservazione del posto per un periodo, definito comporto breve, di:
a) 6 mesi per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
b) 9 mesi per anzianità di servizio oltre i 3 anni e fino ai 6 anni compiuti;
c) 12 mesi per anzianità di servizio oltre i 6 anni.
Nel caso di più malattie o infortuni non sul lavoro, i suddetti periodi di conservazione del posto si
intendono riferiti alle assenze complessivamente verificatesi nei tre anni precedenti ogni nuovo ultimo
episodio morboso.
Nell’ipotesi in cui il superamento dei sopra indicati periodi di conservazione del posto fosse
determinato da un evento morboso continuativo con assenza ininterrotta o interrotta da un’unica ripresa
del lavoro per un periodo non superiore a due mesi, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto
per un ulteriore periodo, oltre quelli previsti al comma precedente, pari alla metà dei periodi stessi. Di
conseguenza il periodo complessivo di conservazione del posto, definito comporto prolungato, sarà:
a) per anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti: mesi 6 + 3 = 9;
b) per anzianità di servizio oltre 3 anni e fino ai 6 compiuti: mesi 9 + 4,5 = 13,5;
c) per anzianità di servizio oltre i 6 anni: mesi 12 + 6 = 18.


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