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Titolo VI – Assenze, permessi e tutele
Art. 1. - Infortuni sul lavoro e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, previdenziali, di assistenza e
soccorso e comunque per quanto non previsto dal presente articolo.
L’infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell’attività lavorativa, deve essere
denunciato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto perché possano essere prestate le
previste cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
Qualora durante il lavoro il lavoratore avverta disturbi che ritenga attribuibili all’azione nociva delle
sostanze adoperate o prodotte nell’ambiente di lavoro, dovrà immediatamente avvertire il proprio
superiore diretto, il quale deve informare la Direzione per i provvedimenti del caso.
Qualora l’infortunio accada al lavoratore in lavori fuori stabilimento, la denuncia verrà fatta al più
vicino posto di soccorso, procurando le dovute testimonianze.
Nel caso di assenza per malattia professionale il lavoratore dovrà attenersi alle disposizioni previste
dal successivo articolo 2.
Al lavoratore sarà conservato il posto:
a) in caso di malattia professionale per un periodo pari a quello per il quale egli percepisca
l’indennità per inabilità temporanea prevista dalla legge;
b) in caso di infortunio, fino alla guarigione clinica comprovata col rilascio del certificato medico
definitivo da parte dell’Istituto assicuratore.
In tali casi, ove per postumi invalidanti il lavoratore non sia in grado di assolvere il precedente lavoro,
sarà possibilmente adibito a mansioni più adatte alla propria capacità lavorativa.
Il lavoratore infortunato ha diritto all’intera retribuzione per la prima giornata nella quale abbandona il
lavoro.
Inoltre le aziende corrisponderanno al lavoratore assente per infortunio o malattia professionale una
integrazione di quanto egli percepisce, in forza di disposizioni legislative e/o di altre norme, fino al
raggiungimento del normale trattamento economico complessivo netto che il lavoratore avrebbe
percepito se avesse lavorato secondo quanto previsto dai soli commi 26 e 27 del successivo articolo 2 e
ad esclusione di quanto previsto ai commi 28, 29 e 30, operando a tal fine i relativi conguagli al termine
del periodo di trattamento contrattuale.
Per l’eventuale periodo di infortunio e di malattia professionale eccedente la scadenza di cui sopra, il
lavoratore percepirà il normale trattamento assicurativo.
Ove richiesti verranno erogati proporzionali acconti.
Le eventuali integrazioni aziendali in atto sono assorbite fino a concorrenza.
Per gli infortuni sul lavoro verificatisi in azienda successivamente al 1° ottobre 1999, fatto salvo
quanto previsto nella Nota a verbale e secondo le procedure previste dall’Ente assicurativo competente,
sarà garantita al lavoratore assente l’erogazione delle spettanze come avviene per il trattamento
economico di malattia. A compensazione delle anticipazioni così effettuate, gli importi delle prestazioni di
competenza dell’Ente assicurativo vengono liquidate direttamente all’azienda. Per le imprese con meno di
100 dipendenti la previsione di cui al presente comma decorre dal 1° gennaio 2000.
Al termine del periodo dell’invalidità temporanea o del periodo di degenza e convalescenza per
malattia professionale, entro 48 ore dal rilascio del certificato di guarigione, salvo casi di giustificato
impedimento, il lavoratore deve presentarsi allo stabilimento per la ripresa del lavoro.
Qualora la prosecuzione dell’infermità oltre i termini di conservazione del posto di cui ai punti a) e b)
non consenta al lavoratore di riprendere servizio, questi può risolvere il rapporto di lavoro con diritto al
solo trattamento di fine rapporto.
Ove ciò non avvenga e l’azienda non proceda al licenziamento, il rapporto rimane sospeso, salva la
decorrenza dell’anzianità agli effetti del preavviso.
L’infortunio sul lavoro sospende il decorso del preavviso nel caso di licenziamento, nei limiti ed agli
effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento economico di cui al presente
articolo.
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