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Titolo V – Ambiente di lavoro
Art. 1. - Ambiente di lavoro - Igiene e sicurezza
A) La tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro costituisce un obiettivo condiviso
dall’azienda e dai lavoratori, a partire dal rispetto degli obblighi previsti dalle disposizioni legislative
vigenti.
Coerentemente con quest’obiettivo, il datore di lavoro, i dirigenti e preposti, i lavoratori, il medico
competente (ove previsto), il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza collaborano, nell’ambito delle rispettive funzioni e responsabilità per eliminare
o ridurre progressivamente i rischi alla fonte e migliorare le condizioni dei luoghi di lavoro, ergonomiche
ed organizzative.
B) Il datore di lavoro all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva oltre ad osservare le
misure generali di tutela per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori e tutte le
prescrizioni di legge, è tenuto, consultando nei modi previsti dalle norme vigenti i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, ad organizzare in modo efficace il servizio di prevenzione e protezione, ad
effettuare la valutazione dei rischi ad informare e formare i lavoratori sui rischi specifici cui sono esposti.
In particolare:
- provvede affinché i lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta anticendio,
di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto
soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza siano adeguatamente formati consultando
in merito all’organizzazione della formazione il rappresentante per la sicurezza;
- in relazione alla natura dell’attività dell’unità produttiva, deve valutare, nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari;
- provvede affinché ciascun lavoratore, in occasione dell’assunzione, del trasferimento o
cambiamento di mansioni e dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi, sia adeguatamente informato sui rischi e
sulle misure di prevenzione e di protezione adottate e riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio posto di
lavoro ed alle proprie mansioni. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all’evoluzione dei rischi ovvero all’insorgenza di nuovi rischi;
- informa periodicamente i lavoratori, di norma semestralmente, previa consultazione con gli
R.l.s., attraverso gli strumenti interni utilizzati (mail, comunicazioni cartacee, etc.), circa i
temi della salute e sicurezza con particolare riferimento alle tipologie di infortunio
eventualmente ricorrenti e alle misure di prevenzione previste nonché alle problematiche
emerse negli incontri periodici con gli R.l.s..
C) Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
In questo contesto di responsabilità e di ruolo attivo ai fini della prevenzione, i lavoratori hanno
precisi doveri di rispetto delle normative in materia e sono altresì titolari di specifici diritti.
I lavoratori in particolare devono:
- osservare le disposizioni ed istruzioni loro impartite dai superiori ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
- sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti dalle prescrizioni del medico
competente in relazione ai fattori di rischio cui sono esposti;
- utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza
compresi quelli protettivi forniti dall’impresa in dotazione personale, curandone la perfetta
conservazione;
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