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riferimento ai loro importi già concordati e consolidati alla data del 30 giugno 1994, le parti, all’atto
dell’istituzione del Premio di risultato di cui al presente articolo, procederanno alla loro armonizzazione,
fermo restando che da tale operazione non dovranno derivare né oneri per le aziende né perdite per i
lavoratori.
NOTA A VERBALE
Il presente Contratto definisce le procedure della contrattazione con caratteristiche innovative
rispondenti allo spirito del Protocollo del 23 luglio 1993.
In questo quadro, qualora si verifichino contenziosi sull'applicazione della procedura definita, le
Organizzazioni sindacali territoriali delle parti, le Rappresentanze sindacali unitarie e le imprese, anche
disgiuntamente, potranno chiedere l’intervento delle parti stipulanti il presente Ccnl, che terranno un
apposito incontro nel quale formuleranno le loro valutazioni in oggetto.
NORMA CONCORDATA NEL VERBALE DI ACCORDO STIPULATO IN SEDE MINISTERIALE IL 4 FEBBRAIO 1997
Fermo restando quanto previsto dall’Accordo interconfederale del 23 luglio 1993, le parti riconfermano
che la contrattazione aziendale avente contenuto economico, dovrà riguardare esclusivamente erogazioni
legate ai risultati conseguiti in termini di incrementi di elementi variabili, quali produttività, qualità,
redditività ed altri elementi rilevanti per il miglioramento della competitività aziendale, conseguiti
attraverso la realizzazione di programmi concordati tra le parti.
Al fine di assicurare il rispetto di tali criteri, qualora una delle parti lo richieda, potrà essere attivata
una sessione di esame tesa al superamento della controversia secondo quanto previsto dal secondo
comma dell’art. 17, Disciplina generale, Sezione terza, (attuale art. 7, Sezione quarta, Titolo VII) a livello
delle strutture territoriali ed eventualmente nazionali, della durata complessiva di 20 giorni.
Art. 13. - Elemento perequativo
A decorrere dal 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di
contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque
soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano
percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl
(lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque
soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una
cifra annua pari a 260 euro, onnicomprensiva e non incidente sul Tfr ovvero una cifra inferiore fino a
concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl, in funzione della
durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese
superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedentemente al momento di corresponsione
dell’elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà
corrisposto all’atto della liquidazione delle competenze.
L’elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di
erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale
parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell’istituto.
Art. 14. - Reclami sulla retribuzione
Qualsiasi reclamo sulla rispondenza della somma pagata a quella indicata sulla busta paga o
documento equipollente, nonché sulla qualità della moneta dovrà essere fatto all’atto del pagamento; il
lavoratore che non vi provveda perde ogni diritto al reclamo per ciò che riguarda il denaro contenuto
nella busta stessa. Gli errori di pura contabilità dovranno essere contestati dal lavoratore entro un anno
dal giorno del pagamento affinché il competente ufficio dell’azienda possa provvedere al regolamento
delle eventuali differenze.
Art. 15. – Previdenza Complementare
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