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Particolari indennità devono essere fissate tra le Associazioni industriali e le Organizzazioni sindacali
provinciali di categoria competenti per territorio per i lavoratori che esplichino la propria attività in alta
montagna (oltre 1.500 mt. di altezza) o nel sottosuolo o che vi siano trasferiti.


Art. 10. - Indennità per disagiata sede

Qualora nella località ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano possibilità di
alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, ed il
perimetro del più vicino centro abitato disti almeno km. 5, le parti direttamente interessate esamineranno
la situazione ai fini della eventuale determinazione della particolare indennità.


Art. 11. - Indennità maneggio denaro. Cauzione

Il lavoratore, la cui normale mansione consista nel maneggio di denaro per riscossioni e pagamenti,
con responsabilità per errore anche finanziaria, ha diritto ad una particolare indennità mensile pari al 6
per cento del minimo tabellare della categoria di appartenenza.
Le somme eventualmente richieste a detto lavoratore a titolo di cauzione, dovranno essere depositate
e vincolate a nome del garante e del garantito, presso un Istituto di credito di comune gradimento.
I relativi interessi matureranno a favore di detto lavoratore.


Art. 12. - Premio di risultato

Nelle aziende di cui al punto 6) della Premessa al presente Contratto la contrattazione aziendale con
contenuti economici è consentita per l’istituzione di un Premio annuale calcolato solo con riferimento ai
risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo
incrementi di produttività, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della
competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa.
Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi della
contrattazione aziendale, le parti, di cui al punto 7) della Premessa, esamineranno preventivamente, in un
apposito incontro in sede aziendale, le condizioni produttive ed occupazionali e le relative prospettive,
tenendo conto dell’andamento della competitività e delle condizioni essenziali di redditività dell’azienda.
Gli importi, i parametri ed i meccanismi utili alla determinazione quantitativa dell’erogazione connessa
al Premio di risultato saranno definiti contrattualmente dalle parti in sede aziendale, in coerenza con gli
elementi di conoscenza di cui al comma precedente, assumendo quali criteri di riferimento uno o più di
uno tra quelli indicati al primo comma.
Gli importi erogabili saranno calcolati con riferimento ai risultati conseguiti e comunicati alla
Rappresentanza sindacale unitaria entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i
risultati; avranno diritto alla corresponsione del Premio i lavoratori in forza in tale data. Nella medesima
occasione la Direzione aziendale fornirà alla Rappresentanza sindacale aziendale informazioni circa gli
andamenti delle variabili assunte a riferimento per la determinazione del Premio.
L’erogazione del Premio avrà le caratteristiche di non determinabilità a priori e, a seconda
dell’assunzione di uno o più criteri di riferimento di cui al primo comma, potrà essere anche totalmente
variabile in funzione dei risultati conseguiti ed avverrà secondo criteri e modalità aziendalmente definiti
dalle parti.
Il Premio come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell’anno di erogazione, in quanto il
riferimento ai risultati conseguiti è assunto dalle parti quale parametro di definizione per individuarne
l’ammontare.
Considerata la novità e le particolari caratteristiche che l’istituto del Premio di risultato viene ad
assumere nel rinnovato assetto contrattuale, le parti concordano la costituzione di una Commissione
paritetica nazionale che assumerà il compito di monitoraggio ed analisi degli accordi posti in essere.
Dal 1° luglio 1994 non trova più applicazione la disciplina per l’istituzione del “premio di produzione”
di cui all’art. 9 del Ccnl 14 dicembre 1990 e l’indennità sostitutiva di cui al punto 4 dell’articolo
sopracitato, per le aziende dalla stessa interessate, resta definitivamente fissata negli importi in essere al
30 giugno 1994 ai fini della retribuzione dei lavoratori.
I premi di produzione di cui al comma precedente, gli altri premi ed istituti retributivi di analoga
natura eventualmente già presenti in azienda non saranno più oggetto di successiva contrattazione; in


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