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Ai lavoratori di cui alla Parte prima del Ccnl 16 luglio 1979, a decorrere dal 1° gennaio 1980 in
relazione alla introduzione del nuovo sistema, verrà erogata la somma di 0,77 euro (pari a lire 1.500) per
ciascun aumento periodico già maturato al 31 dicembre 1979, nei confronti dei quali gli aumenti periodici
siano stati finora calcolati su minimo tabellare e contingenza. Detta somma confluirà nell’apposito
elemento retributivo di cui al comma precedente.
Qualora esista in singole aziende per i lavoratori della categoria operaia, in forza alla data di
stipulazione del Contratto 16 luglio 1979, un numero di aumenti periodici uguale a quello previsto dal
Ccnl 1° maggio 1976 per i lavoratori di cui alla Disciplina speciale, Parte terza, o comunque superiore a
cinque, esso verrà conservato ad esaurimento limitatamente ai lavoratori in forza secondo le norme
previste.
4) Per i lavoratori assunti precedentemente al 1° gennaio 1990 e con età inferiore ai 20 anni, si
richiama quanto disposto all’art. 9, Disciplina speciale, Parte terza, e dall'art. 16, Disciplina speciale, Parte
prima, del Ccnl 14 dicembre 1990.
Art. 7. - Tredicesima mensilità
L’azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza
natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto. Per i
lavoratori retribuiti a cottimo si farà riferimento al guadagno medio orario del mese precedente
ragguagliato a 173 ore.
La corresponsione deve avvenire, normalmente, alla vigilia di Natale.
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell’anno, il lavoratore ha
diritto a tanti dodicesimi dell’ammontare della 13
a
mensilità quanti sono i mesi di anzianità di servizio
presso l’azienda. La frazione di mese superiore a 15 giorni va considerata a questi effetti come mese
intero.
Il periodo di prova è utile per il calcolo dei dodicesimi di cui sopra.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Ai soli fini dei rapporti con gli Enti previdenziali e senza pregiudizio per la retribuzione
contrattualmente dovuta ai lavoratori, le parti dichiarano che la quota di tredicesima mensilità e di
eventuali altre retribuzioni differite, corrisposta al lavoratore per i periodi di sospensione della prestazione
di lavoro relativi a malattia, infortunio non sul lavoro, gravidanza e puerperio, è a carico dell’azienda
esclusivamente ad integrazione della parte di tale quota indennizzata in forza di disposizioni legislative.
NORMA TRANSITORIA
Per l'anno 2008, ai lavoratori a cui si applicava la Disciplina Speciale, Parte rispettivamente Prima e
Seconda, la tredicesima mensilità è determinata sulla base di 173 ore della retribuzione globale di fatto.
Art. 8. - Mense aziendali e Indennità di mensa
Tenendo conto della grande varietà di situazioni in atto che rende difficile una regolamentazione
generale, si conviene che saranno mantenute le mense esistenti, salva la facoltà di accordi locali o
aziendali sulla materia.
Premesso che la computabilità dell’indennità di mensa nella retribuzione valevole ai fini degli istituti
contrattuali e di legge è disciplinata dall’Accordo interconfederale 20 aprile 1956, recepito in legge con
D.P.R. 14 luglio 1960, n. 1026 e dagli accordi aziendali in materia, le parti confermano che l’equivalente
del costo della mensa sostenuto dal datore di lavoro non è computabile agli effetti del calcolo del
trattamento di fine rapporto di cui all’art. 2120 del Codice civile né degli altri istituti contrattuali e di
legge.
Art. 9. - Indennità di alta montagna e di sottosuolo
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