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Qualora proceda al cronometraggio con sistemi di misurazione ne darà indicazione specificando, ove
esista, il metodo seguito. L’azienda indicherà inoltre i criteri generali per l’adozione dei coefficienti di
correzione dei tempi.
L’azienda indicherà altresì il metodo ed il modo di calcolo degli utili di cottimo (ad esempio:
moltiplicazione della paga oraria per il tempo risparmiato, rispetto a quello assegnato che sarà stato
comunicato al lavoratore).
Art. 3. - Mensilizzazione
La retribuzione dei lavoratori è determinata in misura fissa mensile.
La retribuzione oraria dei lavoratori ai fini dei vari istituti contrattuali, si determina dividendo per 173 i
minimi tabellari della classificazione unica, gli aumenti periodici di anzianità, gli aumenti di merito nonché
gli altri compensi eventualmente fissati a mese. A tale importo si aggiungeranno gli eventuali elementi
orari della retribuzione quali, ad esempio, incentivi, indennità varie, ecc..
Inoltre, per gli addetti lavoranti a cottimo e per i concottimisti si aggiungerà rispettivamente il
rendimento di cottimo e di concottimo.
NORME TRANSITORIE
1) Ai lavoratori in forza al 31 dicembre 2008 a cui si applicava la Disciplina Speciale, Parte Prima, a
partire dall’anno 2009 con la retribuzione del mese di dicembre verrà riconosciuta un'erogazione
annua ragguagliata a 11 ore e 10 minuti quale Elemento individuale annuo di mensilizzazione non
assorbibile ex Ccnl 20 gennaio 2008.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento dell'Elemento
sopra definito in proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni
sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
2) Ai lavoratori a cui si applicava la Disciplina Speciale, Parte Prima, fino al 31 dicembre 2008 la
retribuzione sarà ragguagliata alle ore lavorate e a quelle contrattualmente dovute.
Art. 4. - Corresponsione della retribuzione
La retribuzione deve essere corrisposta al lavoratore non oltre la fine di ogni mese.
Sono fatte salve le prassi aziendali esistenti comprese quelle riguardanti il pagamento della
retribuzione delle ferie (collettive e/o continuative) all’inizio del godimento delle stesse.
All’atto del pagamento della retribuzione verrà consegnato al lavoratore un prospetto retributivo in cui
dovranno essere distintamente specificate: la ragione sociale dell’azienda, il nome del lavoratore, il mese
cui la retribuzione si riferisce, nonché le singole voci e rispettivi importi costituenti la retribuzione stessa e
l'elencazione delle trattenute.
Tanto in pendenza del rapporto di lavoro quanto alla fine di esso, in caso di contestazione su uno o
più elementi costitutivi della retribuzione, dovrà essere intanto corrisposta al lavoratore la parte della
retribuzione non contestata, contro il rilascio da parte del lavoratore stesso della quietanza per la somma
corrisposta.
Nel caso in cui l’azienda ritardi il pagamento delle competenze di cui sopra dovute al lavoratore oltre
quindici giorni, decorreranno di pieno diritto a favore del suindicato lavoratore gli interessi nella misura
del 5 per cento in più del tasso ufficiale di sconto, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza. In
tale caso detto lavoratore potrà risolvere il rapporto di lavoro con diritto anche all’indennità di mancato
preavviso. In casi particolari il predetto termine di quindici giorni potrà essere prolungato mediante
accordo tra le Organizzazioni sindacali interessate.
Art. 5. - Minimi tabellari e determinazione della quota di retribuzione oraria
I minimi tabellari mensili della classificazione unica dei lavoratori sono quelli riportati nelle tabelle
allegate con le rispettive date di decorrenza.
A decorrere dal 1° luglio 1999 nei minimi tabellari sono conglobati gli importi dell’ex indennità di
contingenza secondo i valori riportati nella seguente tabella:
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