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L’azienda comunicherà inoltre le modificazioni parziali dei criteri generali di cui al comma precedente
qualora tali modificazioni assumano rilevante importanza.
Per le lavorazioni a catena (considerate tali le linee di produzione meccanizzate e non i servizi ausiliari
automatizzati) le comunicazioni di cui sopra saranno egualmente fatte tenendo conto della diversa
denominazione che detti criteri assumono.
Tali comunicazioni avranno finalità informativa, essendo ammesse solo contestazioni di carattere
applicativo alle condizioni e secondo la procedura di cui al punto 23) (vedi chiarimento in calce
all’articolo).
6) In caso di introduzione di nuovi sistemi di cottimo, alla comunicazione di cui al punto 5) potrà
seguire, a richiesta, un esame congiunto tra l’Organizzazione sindacale che rappresenta l’azienda ed i
Sindacati provinciali dei lavoratori.
Nel caso di modificazione rilevante di taluno dei criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore
l’Organizzazione sindacale dei lavoratori qualificata a ricevere le comunicazioni relative ai criteri di cui al
precedente punto 5) potrà chiedere l’esame congiunto di cui al 1° comma al fine di accertare se si sia in
presenza dell’introduzione di un nuovo sistema.
Le comunicazioni e gli esami congiunti di cui ai due precedenti commi si intendono estesi alle
lavorazioni a catena tenendo conto delle diverse denominazioni proprie di tali lavorazioni.
7) Resta in facoltà del Sindacato dei lavoratori di instaurare controversia collettiva quando sorga
contestazione circa la rispondenza del sistema in atto e delle modificazioni di cui al punto 5), 3° comma,
alle norme di cui al presente articolo.
8) I lavoranti a cottimo dovranno essere messi a conoscenza, all’inizio del lavoro, per iscritto - o per
affissione nei reparti in cui lavorano quando si tratta di cottimi di squadra o collettivi - del lavoro da
eseguire e della corrispondente tariffa di cottimo (a tempo od a prezzo) nonché di ogni elemento
necessario per il computo dell’utile di cottimo stesso.
9) L’azienda comunicherà al lavoratore gli elementi riepilogativi di computo del suo guadagno di
cottimo nel periodo di paga o, a richiesta, anche con riferimento ai risultati delle singole tariffe. La
specificazione dei risultati delle singole tariffe potrà non essere fornita per tariffe le quali, data la
contemporaneità della loro applicazione, costituiscono sostanzialmente un unico cottimo, o per tariffe
applicate non contemporaneamente per le quali, data la brevità della loro durata, normalmente non si
effettua la rilevazione dei tempi.
10) Si intende per periodo di assestamento delle tariffe di cottimo il tempo tecnico necessario perché
le condizioni di lavoro possano ritenersi sufficientemente stabilizzate; pertanto in caso di saltuario
impiego della tariffa i singoli periodi sono cumulati al fine di stabilire la durata complessiva del periodo di
assestamento.
11) Il periodo di assestamento delle tariffe di cottimo sarà concordato tra le parti direttamente
interessate; ove il periodo di assestamento superi i due mesi potrà essere richiesto l’intervento delle
rispettive Organizzazioni.
12) Durante il periodo di assestamento sarà concessa al lavoratore una integrazione del guadagno di
cottimo realizzato con le tariffe in corso di assestamento, in modo che il guadagno stesso non sia
inferiore all’80 per cento di quello medio realizzato nel trimestre precedente alla variazione della
lavorazione; nei casi in cui il periodo di assestamento sarà determinato per un periodo superiore ai due
mesi, per il tempo eccedente tale periodo l’integrazione prevista nel presente comma sarà dell’85 per
cento.
13) Terminato il periodo di assestamento nessuna integrazione spetterà al lavoratore quando la
nuova tariffa risponde ai requisiti stabiliti dal presente articolo, salvo quanto disposto ai successivi punti
14) e 15).
14) Le tariffe stabilite potranno essere variate allorché sia superato il periodo di assestamento solo
nel caso in cui vengano apportate modifiche tecniche od organizzative nelle condizioni di esecuzione del
lavoro.
In tali casi le tariffe saranno variate in proporzione alle variazioni di tempo in più od in meno che le
modifiche stesse avranno determinato.
La tariffa modificata è da considerarsi come una nuova tariffa ai fini del periodo di assestamento.
15) Qualora venissero accertate, su tempestiva richiesta del lavoratore interessato, variazioni
contingenti nelle condizioni di esecuzione del lavoro, come ad esempio variazioni nelle caratteristiche del
materiale, difetti di lavorazione preesistenti, che abbiano influenzato negativamente il rendimento della
tariffa e delle quali non fu potuto tenere conto nelle condizioni di emissione della tariffa stessa, verranno
corrisposti benefici in proporzione al grado di variazione riscontrato e limitatamente alla durata della
variazione, tali che il lavoratore non subisca perdite per cause a lui non imputabili.


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