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Titolo IV – Retribuzione ed altri istituti economici
Art. 1. - Forme di retribuzione
I lavoratori sono retribuiti ad economia o con una delle seguenti altre forme di retribuzione:
a) a cottimo individuale;
b) a cottimo collettivo;
c) con altre forme di incentivo determinato in relazione alle possibilità tecniche e all’incremento della
produzione.
Allo scopo di incrementare la produzione attraverso un maggiore rendimento del lavoro, le parti
riconoscono l’opportunità di estendere le forme di retribuzione ad incentivo.
Art. 2. - Regolamentazione del lavoro a cottimo
1) Allo scopo di conseguire l’incremento della produzione è ammesso il lavoro a cottimo sia collettivo
che individuale. Nei casi in cui la valutazione della prestazione richiesta al lavoratore o ad una squadra di
lavoratori sia fatta in base al risultato della misurazione dei tempi di lavorazione oppure la prestazione sia
vincolata all’osservanza di un determinato ritmo produttivo in conseguenza dell’organizzazione del lavoro
(come nel caso di linea a catena o di linee a flusso continuo) e sia richiesta al lavoratore una prestazione
più intensa di quella del normale lavoro ad economia o la realizzazione di un risultato produttivo
predeterminato superiore a quello conseguibile attraverso il lavoro ad economia, i lavoratori o la squadra
di lavoratori dovranno essere retribuiti a cottimo o con altre forme di retribuzione a rendimento soggette
alla disciplina del lavoro a cottimo, anche per le linee a catena ed a flusso continuo.
2) Le tariffe di cottimo (a tempo od a prezzo) devono essere fissate dall’azienda in modo da
garantire nei periodi normalmente considerati, al lavoratore di normale capacità ed operosità, il
conseguimento di un utile di cottimo non inferiore alle seguenti percentuali dei minimi di paga base:
Categorie Percentuali in vigore Percentuali in vigore Percentuali in vigore
dal 1° gennaio 2008 dal 1° gennaio 2009 dal 1° settembre 2009
1
a
......................................
1,01% 0,99% 0,98%
2
a
.....................................
1,07% 1,05% 1,03%
3
a
......................................
1,13% 1,11% 1,09%
4
a
......................................
1,20% 1,17% 1,15%
5
a
......................................
1,19% 1,16% 1,14%
Tale condizione si presume adempiuta quando la generalità dei lavoranti a cottimo in un medesimo
reparto con la stessa tariffa nei periodi sopra indicati abbia realizzato un utile di cottimo non inferiore alle
suddette percentuali, il che non esclude la revisione delle tariffe nei casi in cui detto complesso di
lavoratori venga riconosciuto di capacità ed operosità superiore alla normale.
3) Nel caso di altre forme di retribuzione a rendimento soggette alla disciplina del lavoro a cottimo ai
lavoratori dovrà comunque essere garantita una percentuale del minimo di paga base corrispondente a
quella minima di cottimo.
4) Nel caso in cui un lavorante a cottimo non riesca a conseguire il minimo previsto dal comma 2°
per cause a lui non imputabili e salvo l’ipotesi di tempestiva richiesta di mutamento delle condizioni di
emissione della tariffa di cui al punto 15), la retribuzione gli verrà integrata fino al raggiungimento del
suddetto minimo di cottimo.
5) L’azienda tramite la propria Associazione sindacale, comunicherà ai Sindacati provinciali dei
lavoratori i criteri generali dei sistemi di cottimo in vigore.
Tali criteri si riferiscono ai metodi di rilevazione dei tempi, ai coefficienti di maggiorazione (causali e
valori, minimo e massimo), ai metodi di calcolo dell’utile di cottimo.
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