www.fiom.cgil.it
NORME TRANSITORIE
1. In seguito al ripristino della festività dell’Epifania, di cui al D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, ed alla
conseguente riduzione dei “gruppi di 8 ore” di permesso individuale retribuiti riconosciuti in sostituzione
delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54, ora richiamati nell’art. 5, del presente Titolo, ai
lavoratori cui si applica la Disciplina speciale, Parte prima, retribuiti non in misura fissa, verrà corrisposta
una erogazione pari ad 1 ora e 20’ che sarà pagata alla fine di ciascun anno con la retribuzione in atto a
tale data.
Eventuali diverse modalità aziendalmente in atto per la determinazione del compenso per festività
assorbiranno, in tutto o in parte, tale erogazione.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il trattamento previsto dalla Norma transitoria n. 1 non è più
dovuto in quanto compensato dalla nuova disciplina delle festività decorrente dalla medesima data.
3. Ai lavoratori cui si applicava la Disciplina speciale, Parte prima, dei precedenti Contratti collettivi, la
normativa contenuta nel presente articolo si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.
Art. 10. - Ferie
I lavoratori maturano per ogni anno di servizio un periodo di ferie retribuito pari a 4 settimane.
Salvo quanto previsto dalla successiva Norma transitoria n. 1, i lavoratori che maturano un’anzianità
di servizio oltre 10 anni e fino a 18 anni compiuti hanno diritto ad un giorno in più rispetto alla misura di
cui al comma precedente ed i lavoratori che maturano un’anzianità di servizio oltre i 18 anni compiuti
hanno diritto ad una settimana in più, sempre rispetto alla misura di cui al comma precedente.
Ogni settimana di ferie dovrà essere ragguagliata a 5 ovvero a 6 giorni lavorativi a seconda che la
distribuzione del normale orario di lavoro settimanale sia rispettivamente su 5 o 6 giorni.
Le ferie sono retribuite con la retribuzione globale di fatto, eccettuati gli eventuali compensi che
abbiano carattere accidentale in relazione a prestazioni lavorative svolte in particolari condizioni di luogo,
ambiente e tempo. Per i lavoratori normalmente lavoranti a cottimo, verrà computato l’utile medio di
cottimo realizzato nei periodi di paga del trimestre immediatamente precedente la corresponsione delle
ferie.
Per i concottimisti verrà computata la media delle percentuali di maggiorazione realizzate negli
analoghi periodi di paga.
I giorni festivi di cui all’art. 9 del presente Titolo che ricorrono nel periodo di godimento delle ferie
non sono computabili come ferie per cui si farà luogo ad un corrispondente prolungamento del periodo
feriale.
Le ferie avranno normalmente carattere collettivo (per stabilimento, per reparto, per scaglione). Il
periodo di ferie consecutive e collettive non potrà eccedere le 3 settimane, salvo diverse intese aziendali.
L’epoca delle ferie collettive sarà stabilita dalla Direzione, previo esame congiunto in sede aziendale,
tenendo conto del desiderio dei lavoratori compatibilmente con le esigenze del lavoro dell’azienda.
Al lavoratore che all’epoca delle ferie non ha maturato il diritto all’intero periodo di ferie spetterà, per
ogni mese di servizio prestato, un dodicesimo del periodo feriale di cui al primo comma. La frazione di
mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro al lavoratore spetterà il pagamento delle ferie in
proporzione dei dodicesimi maturati. La frazione di mese superiore ai 15 giorni sarà considerata, a questi
effetti, come mese intero.
Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.
Non è ammessa la rinuncia sia tacita che esplicita al godimento annuale delle ferie. Ove, per cause
dovute ad imprescindibili esigenze del lavoro dell’azienda ed in via del tutto eccezionale, il lavoratore non
fruisca di giornate di ferie di cui al primo comma non è ammessa la sostituzione del godimento delle ferie
medesime con una indennità retributiva; di conseguenza, la relativa fruizione avrà luogo non appena
possibile avuto riguardo alle esigenze tecnico-organizzative.
L’indennità dovuta al lavoratore per le giornate di ferie non godute è costituita dalla retribuzione
giornaliera globale di fatto.
In caso di richiamo in servizio, per esigenze eccezionali, nel corso del periodo di ferie, sarà
corrisposto al lavoratore il trattamento di trasferta per il solo periodo di viaggio.
NORME TRANSITORIE
77
Page 1 |
Page 2 |
Page 3 |
Page 4 |
Page 5 |
Page 6 |
Page 7 |
Page 8 |
Page 9 |
Page 10 |
Page 11 |
Page 12 |
Page 13 |
Page 14 |
Page 15 |
Page 16 |
Page 17 |
Page 18 |
Page 19 |
Page 20 |
Page 21 |
Page 22 |
Page 23 |
Page 24 |
Page 25 |
Page 26 |
Page 27 |
Page 28 |
Page 29 |
Page 30 |
Page 31 |
Page 32 |
Page 33 |
Page 34 |
Page 35 |
Page 36 |
Page 37 |
Page 38 |
Page 39 |
Page 40 |
Page 41 |
Page 42 |
Page 43 |
Page 44 |
Page 45 |
Page 46 |
Page 47 |
Page 48 |
Page 49 |
Page 50 |
Page 51 |
Page 52 |
Page 53 |
Page 54 |
Page 55 |
Page 56 |
Page 57 |
Page 58 |
Page 59 |
Page 60 |
Page 61 |
Page 62 |
Page 63 |
Page 64 |
Page 65 |
Page 66 |
Page 67 |
Page 68 |
Page 69 |
Page 70 |
Page 71 |
Page 72 |
Page 73 |
Page 74 |
Page 75 |
Page 76 |
Page 77 |
Page 78 |
Page 79 |
Page 80 |
Page 81 |
Page 82 |
Page 83 |
Page 84 |
Page 85 |
Page 86 |
Page 87 |
Page 88 |
Page 89 |
Page 90 |
Page 91 |
Page 92 |
Page 93 |
Page 94 |
Page 95 |
Page 96 |
Page 97 |
Page 98 |
Page 99 |
Page 100 |
Page 101 |
Page 102 |
Page 103 |
Page 104 |
Page 105 |
Page 106 |
Page 107 |
Page 108 |
Page 109 |
Page 110 |
Page 111 |
Page 112 |
Page 113 |
Page 114 |
Page 115 |
Page 116 |
Page 117 |
Page 118 |
Page 119 |
Page 120 |
Page 121 |
Page 122 |
Page 123 |
Page 124 |
Page 125 |
Page 126 |
Page 127 |
Page 128 |
Page 129 |
Page 130 |
Page 131 |
Page 132 |
Page 133 |
Page 134 |
Page 135 |
Page 136