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40 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende con oltre 200 dipendenti;
48 ore per i lavoratori non turnisti, che lavorino in aziende fino a 200 dipendenti.
Ai fini dell’applicazione delle procedure di informazione o, a seconda dei casi, di accordo preventivo,
per le prestazioni di lavoro straordinario eccedenti le “quote esenti” di cui sopra, la Direzione dell’unità
produttiva comunicherà ogni quadrimestre alla Rappresentanza sindacale unitaria le ore di lavoro
straordinario produttivo compiuto utilizzando le suddette “quote esenti” di straordinario.


Banca ore

Le parti convengono di istituire, a decorrere dal 1° gennaio 2000, la Banca ore per tutti i
lavoratori e per tutte le ore di straordinario prestate secondo la disciplina appresso definita.
− Ai lavoratori che prestano lavoro straordinario, se non dichiarano entro il mese
successivo a quello in cui hanno effettuato la prestazione di volere il riposo
compensativo, sarà devoluto il pagamento dello straordinario con le maggiorazioni
attualmente previste dal Contratto nazionale nel periodo di paga successivo al suddetto
bimestre e con la retribuzione del mese di effettuazione della prestazione straordinaria.
− I lavoratori che dichiarano formalmente entro il mese successivo alla prestazione
straordinaria di volere il riposo, potranno fruirlo secondo le modalità e quantità già
previste per il "Conto ore". Per le ore di straordinario che confluiscono nella Banca-ore
verrà corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il
lavoro straordinario nelle varie modalità di esplicazione, da computare sugli elementi
utili al calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
− Ai lavoratori che, nel corso del mese della prestazione di lavoro straordinario,
dichiarano di volere il pagamento, la relativa erogazione sarà corrisposta secondo la
normale prassi aziendale.

Le aziende forniranno ai lavoratori specifiche informazioni sulle modalità attuative della
Banca-ore prima dell’avvio del nuovo istituto e prima del semestre successivo.
Alle R.S.U., saranno fornite informazioni, in forma aggregata sul rapporto tra ore
accantonate e le ore di straordinario effettuate.
I riposi accantonati dovranno essere fruiti dal singolo lavoratore secondo le modalità ed
alle condizioni già previste per l’utilizzo dei permessi annui retribuiti di cui al paragrafo Permessi
annui retribuiti di cui all’art. 5, del presente Titolo III. Al termine del periodo, le eventuali ore
ancora accantonate sono liquidate con la retribuzione in atto.

DICHIARAZIONI COMUNI

Le parti si danno reciprocamente atto che:
1) la scelta effettuata dal lavoratore circa l’accantonamento delle ore di straordinario in Banca ore
riguarda l’insieme, non frazionabile, delle ore effettuate nel mese;
2) le ore accantonate nella Banca ore sono disponibili per il lavoratore alle condizioni previste dal
Contratto a decorrere dal mese successivo al loro accantonamento.


Art. 8. - Riposo settimanale

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale.
Il riposo settimanale coincide con la domenica.
Sono fatte salve le deroghe e le disposizioni di legge.
I lavoratori che, nei casi consentiti dalla legge, lavorino la domenica, godranno il prescritto riposo in
altro giorno della settimana, che deve essere prefissato.
Allo scopo di far coincidere, per quanto possibile, il riposo settimanale con la domenica anche per
coloro che lavorano a turni ed affinché i turni abbiano uno svolgimento regolare, si conviene che l’orario
di lavoro debba decorrere dal lunedì alla domenica compresa.
In caso di spostamento eccezionale del giorno di riposo prestabilito, il lavoratore avrà diritto, per il
lavoro prestato nel giorno in cui avrebbe dovuto godere del riposo, alla maggiorazione stabilita - all’art. 7,
del presente Titolo III - per il lavoro festivo.


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