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Fermo restando il possesso dei necessari requisiti tecnici, le aziende provvederanno ad avvicendare
nel servizio di reperibilità il maggior numero possibile di lavoratori dando priorità ai dipendenti che ne
facciano richiesta.
Nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere turni di reperibilità.
Nel caso in cui il lavoratore ritenga sussistere un giustificato motivo che, anche temporaneamente,
non gli permette lo svolgimento dei turni di reperibilità, può chiedere un incontro alla Direzione aziendale
per illustrare le sue ragioni con l'eventuale assistenza di un componente la Rappresentanza sindacale
unitaria.
Al fine di garantire che la reperibilità sia uno strumento efficiente ed efficace ed al contempo
consentire al lavoratore di svolgere una normale vita di relazione, l'azienda adotterà soluzioni
tecnologiche adeguate per evitare che il lavoratore debba permanere presso un luogo definito.
Il lavoratore in reperibilità in caso di chiamata è tenuto ad attivarsi immediatamente per far fronte
all'intervento richiesto in un tempo congruo - in modo da raggiungere il luogo dell'intervento di norma
entro 30 minuti dalla chiamata fatta salva diversa pattuizione aziendale - e dovrà informare l'azienda del
prevedibile tempo necessario per giungere sul luogo ove è chiamato ad intervenire.
Nel caso in cui il lavoratore durante il periodo di reperibilità assuma comportamenti tali da rendere
inutile la richiesta di intervento non sarà riconosciuta l'indennità di reperibilità e si attiverà la procedura
disciplinare di cui agli articoli 8 e seguenti, Sezione quarta, Titolo VII.
La reperibilità potrà essere richiesta secondo le seguenti articolazioni:
a) oraria;
b) giornaliera;
c) settimanale.
d)
La reperibilità settimanale non potrà eccedere le due settimane continuative su quattro e non dovrà
comunque coinvolgere più di sei giorni continuativi.
Per l'effettivo svolgimento dei turni di reperibilità le aziende riconosceranno al lavoratore un compenso
specifico, avente natura retributiva, differenziandolo rispetto a quello dovuto per i casi di intervento e tra
loro non cumulabili, non inferiori ai seguenti valori espressi in euro:
b) COMPENSO GIORNALIERO c) COMPENSO SETTIMANALE
16 ORE 24 ORE
LIVELLO (GIORNO (
24 ORE
GIORNO
LAVORATO) LIBERO)
FESTIVE
6 GIORNI
6
6 GIORNI CON
GIORNI CON
FESTIVO
FESTIVO E
GIORNO LIBERO
1-2-3 4,50 6,75 7,30 29,25 29,80 32,05
4-5 5,35 8,40 9,00 35,15 35,75 38,80
SUPERIORE AL 5° 6,15 10,10 10,65 40,85 41,40 45,35
L'importo orario di reperibilità viene determinato dividendo per 16 gli importi espressi nella prima
colonna (16 ORE - GIORNO LAVORATO) della precedente tabella.
Il trattamento di reperibilità è dovuto per il periodo nel quale il lavoratore è in attesa di un'eventuale
chiamata da parte dell'azienda.
Dal momento della chiamata e per il tempo necessario a raggiungere il luogo dell'intervento e di
quello necessario al successivo rientro verrà riconosciuto un trattamento pari all'85% della normale
retribuzione oraria lorda senza maggiorazioni.
Le ore di intervento effettuato, ivi comprese quelle c.d. "da remoto", rientrano nel computo dell'orario
di lavoro, salvo il riconoscimento di riposi compensativi, e saranno compensate con le maggiorazioni
previste dal presente Contratto nazionale per il lavoro straordinario, notturno e festivo nelle sue varie
articolazioni.
Le prestazioni effettuate durante la reperibilità saranno comunque retribuite come lavoro straordinario
e conteggiate come tali solo se aggiuntive al normale orario contrattuale.
Sulla base delle leggi vigenti si concorda che è permessa la deroga, che non può assumere carattere
di strutturalità, al riposo giornaliero di 11 ore consecutive per i lavoratori che prestano la loro opera in
regime di reperibilità garantendo, in ogni caso, un riposo giornaliero consecutivo almeno pari a 8 ore ed
accordando una protezione appropriata.
In aggiunta al compenso per reperibilità, al trattamento economico per il tempo di viaggio e della
retribuzione dovuta per la prestazione effettuata, per ogni chiamata da parte dell'azienda seguita da
intervento effettivo sarà riconosciuto un compenso pari a 5,00 euro.
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