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di cui alla legge 20 novembre 2000, n. 336, il numero dei permessi annui retribuiti definiti con il Ccnl 8
giugno 1999 rimangono invariati ed è elevato da 6 a 7 la quota dei permessi annui retribuiti che può
essere utilizzata per la fruizione collettiva.
4) Fatto salvo quanto già previsto dal presente articolo, è permessa la deroga al riposo minimo
giornaliero per le attività di lavoro a turni esclusivamente ogni volta che il lavoratore, in via eccezionale e
su sua richiesta scritta, è autorizzato a cambiare turno e non può fruire fra la fine del servizio di una
squadra e l'inizio di quello della squadra successiva del riposo minimo giornaliero che in ogni caso sarà
almeno pari ad 8 ore; in tale ipotesi sarà riconosciuta una protezione adeguata.
La Direzione aziendale fornirà annualmente alla Rappresentanza sindacale unitaria informazioni circa
l'utilizzo della presente deroga.
5) Le parti si danno reciprocamente atto che la presente disciplina contrattuale non dà attuazione a
quanto previsto dall'art. 4 e dall'art. 8, terzo comma, del Decreto legislativo 8 aprile 2006, n. 66, e,
pertanto, ai soli fini legali restano fermi i limiti d'orario ed i criteri di computo fissati dal Decreto legislativo
citato.
DICHIARAZIONE COMUNE
Le parti prenderanno in considerazione in sede nazionale l’evoluzione della politica industriale nel
Mezzogiorno per esaminare l’applicazione presso i nuovi insediamenti produttivi di articolazioni e di regimi
di orario, diversi da quelli previsti dal presente articolo, con lo scopo di assicurare un ampliamento dei
livelli di occupazione e una più elevata utilizzazione degli impianti.
NOTA A VERBALE
Le specifiche esigenze aziendali, laddove espressamente richiamate, si sostanziano nei seguenti
termini:
a) nei casi in cui non siano rispettate le percentuali di assenza indicate precedentemente;
b) quando si determinino situazioni produttive che, per il loro carattere improrogabile, impongano il
rinvio nel modo indicato della fruizione medesima.
ALLEGATO ALL’ART. 5
Personale addetto alla manutenzione, pulizia, riparazione, riparazione degli impianti, quando tali
operazioni non possono compiersi in altri giorni feriali della settimana senza danno per l’esercizio o
pericolo per il personale.
Personale addetto alla vigilanza dell’azienda e degli impianti. Personale addetto ai trasporti terrestri,
rimorchiatori o natanti.
Personale che lavora a turni.
Nei casi di cui sopra sarà disposto in modo che a questi lavoratori sia saltuariamente consentito di
poter usufruire della disponibilità del pomeriggio del sabato.
Art. 6. - Reperibilità
La reperibilità è un istituto complementare alla normale prestazione lavorativa mediante il quale il
lavoratore è a disposizione della Direzione aziendale per sopperire ad esigenze non prevedibili al fine di
assicurare il ripristino e la continuità dei servizi, la funzionalità o sicurezza degli impianti.
Le ore di reperibilità non devono considerarsi ai fini del computo dell'orario di lavoro legale e
contrattuale.
L'Azienda che intenda utilizzare la reperibilità ne darà informazione preventiva alla Rappresentanza
sindacale unitaria, di norma in apposito incontro, illustrando le modalità applicative che intende adottare,
il numero dei lavoratori coinvolti e le loro professionalità.
Le Aziende che utilizzano l'istituto della reperibilità incontreranno con periodicità annuale la
Rappresentanza sindacale unitaria per verificare l'applicazione dell'istituto anche in relazione all’utilizzo
della deroga al riposo giornaliero con specifico riferimento alla tipologia dei casi, alla loro frequenza e in
relazione al carattere di eccezionalità della stessa.
Il lavoratore potrà essere inserito dall'Azienda in turni di reperibilità definiti secondo una normale
programmazione plurimensile di norma previo preavviso scritto di 7 giorni. Sono fatte salve le sostituzioni
dovute a situazioni soggettive dei lavoratori coinvolti nei turni di reperibilità.
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