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stessi lavoratori turnisti addetti al settore siderurgico, tale permesso di 8 ore è monetizzato e riconosciuto
a decorrere dal 1° gennaio 2000; la monetizzazione è corrisposta insieme alla gratifica natalizia (o
tredicesima mensilità) al valore retributivo sul quale la stessa è computata.
Previo esame congiunto tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria, che si svolgerà, di
norma, entro il mese di maggio di ciascun anno, una quota dei suddetti permessi annui retribuiti fino ad
un massimo di 7, in applicazione di quanto concordato nella Dichiarazione a verbale n. 3) posta in calce al
presente articolo, può essere utilizzata per la fruizione collettiva; di questi, un permesso potrà essere reso
non fruibile entro l’anno e, qualora il lavoratore, entro il mese di novembre, non ne chieda il pagamento,
che in tal caso avverrà con la retribuzione del mese di dicembre, accantonato nell’apposito Conto ore
individuale successivamente definito.
I rimanenti permessi, a cui si aggiungono quelli non utilizzati collettivamente, sono a disposizione del
singolo lavoratore e sono fruiti su richiesta da effettuarsi almeno 15 giorni prima e nel rispetto di un tasso
di assenza contemporanea a tale titolo non superiore al 5 per cento dei lavoratori normalmente addetti al
turno. Nel caso in cui le richieste superino tale tetto, si farà riferimento all’ordine cronologico di
presentazione delle stesse.
Nel caso in cui non sia rispettato il termine di preavviso di 15 giorni, la fruizione dei permessi richiesti
avverrà compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali e mediante rotazione che non implichi
complessivamente assenza a tale titolo superiore ad un tetto compreso tra il 9,5 e l’11,5 per cento,
comprensivo del 5 per cento di cui al comma precedente, dei lavoratori normalmente addetti al turno, in
relazione alle diverse riduzioni di orario a regime.
Nell’ambito delle percentuali massime di assenza comprese tra il 9,5 e l’11,5 per cento, sarà data
priorità alle richieste motivate da lutti familiari, da improvvisi eventi morbosi di familiari entro il primo
grado debitamente certificati e dalla necessità di svolgere le attività burocratiche legate alla condizione di
migrante.
La fruizione individuale dei permessi annui retribuiti potrà essere effettuata, con esclusione del
personale addetto a turni avvicendati e compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzative e
produttive, anche per gruppi di 4 ore.
Fermo restando quanto previsto al secondo comma della presente parte Permessi annui retribuiti per
i lavoratori turnisti e fatte salve le situazioni in atto, nel caso di innovazioni nella ripartizione dell’orario di
lavoro la cui finalità sia di ottenere un maggiore utilizzo degli impianti di tipo strutturale e non
temporaneo, attraverso l’istituzione di turnazioni aggiuntive rispetto alla situazione in atto che comportino
la creazione di più di 15 turni di lavoro, tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria sarà
effettuato un esame congiunto in merito alla possibilità di programmare all’interno del nuovo assetto degli
orari, tenendo conto delle esigenze tecniche e impiantistiche, l’utilizzazione delle ore di permesso annuo
precedentemente riconosciute a titolo di riduzione d’orario annuo.
Le aziende potranno stabilire, previo esame congiunto con le Rappresentanze sindacali unitarie,
diverse modalità di fruizione delle ore di permesso annuo retribuito di cui al presente articolo
compatibilmente con le specifiche esigenze aziendali.
I permessi eventualmente non fruiti entro l’anno di maturazione confluiscono in un apposito Conto
ore individuale per un ulteriore periodo di 24 mesi, per consentirne la fruizione da parte del lavoratore
secondo le modalità di preavviso ed alle condizioni precedentemente indicate.
Al termine di tale periodo, le eventuali ore che risultassero ancora accantonate, saranno liquidate con
la retribuzione in atto al momento della scadenza.
DICHIARAZIONI A VERBALE
1) I permessi annui retribuiti di cui al presente articolo assorbono e sostituiscono i permessi per
riduzione d’orario, ivi inclusi quelli derivanti dall’armonizzazione della 39^ ora per il settore siderurgico, e
quelli in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 come modificata dal D.P.R. 28
dicembre 1985, n. 792, già derivanti dall’applicazione dei Ccnl del 16 luglio 1979, 1° settembre 1983, 18
gennaio 1987 e 14 dicembre 1990.
2) Ai fini della saturazione delle percentuali di assenza contemporanea stabilite nel presente articolo (5
per cento, 9,5 - 11,5 per cento) le assenze derivanti dalla fruizione dei permessi annui retribuiti maturati
nell’anno e di quelli accantonati nel Conto ore devono essere considerate in cumulo con quelle derivanti
dalla fruizione dei permessi accantonati nella Banca ore di cui all'art. 7 del presente Titolo.
3) Le parti si danno reciprocamente atto che, al fine di risolvere il contenzioso interpretativo derivato
dall’applicazione di quanto previsto dalla Dichiarazione Comune del 18 novembre 1999, stipulata in
occasione della firma del testo del Ccnl 8 giugno 1999, a seguito del ripristino della festività del 2 giugno
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