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in cui l’orario normale di lavoro sia articolato dal lunedì al venerdì, la durata massima settimanale sarà di
48 ore con il vincolo di un solo turno lavorabile nella giornata del sabato, ovvero 46 ore con due turni
lavorabili nella giornata del sabato.
Le parti altresì concordano che, a livello aziendale, verranno convenute, tramite accordo, le modalità
di attuazione oltreché i tempi di implementazione dell’orario settimanale di cui al presente punto con le
Rappresentanze sindacali unitarie e le Organizzazioni sindacali territoriali.
Le parti si danno atto che la contrattazione aziendale non ha carattere ostativo rispetto alle norme del
Ccnl.
Le parti convengono che, a seconda delle esigenze di tempestività, l’incontro avrà luogo non oltre il
terzo giorno dalla comunicazione della Direzione aziendale alle Rappresentanze sindacali unitarie.
Qualora non sia stata raggiunta un’intesa entro il decimo giorno (di calendario) dalla comunicazione
della Direzione aziendale alla Rappresentanza sindacale unitaria, su iniziativa di una delle parti potrà
essere richiesto un incontro a livello territoriale.
I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all’orario contrattuale settimanale normale
sia nei periodi di superamento che in quelli di minore prestazione.
Per le ore prestate oltre l’orario contrattuale settimanale normale sarà riconosciuta ai lavoratori
interessati una maggiorazione della retribuzione nella misura onnicomprensiva del 15% per le ore
prestate dal lunedì al venerdì e del 25% per le ore prestate al sabato da computare sugli elementi utili al
calcolo delle maggiorazioni per lavoro straordinario, notturno e festivo.
Qualora in casi eccezionali, il recupero della maggiore prestazione in regime di orario plurisettimanale
non risulti possibile, la Direzione aziendale, con adeguato preavviso, potrà concordare con le
Rappresentanze sindacali unitarie la riprogrammazione del recupero e/o in tutto o in parte, potrà
concordare la compensazione delle ore di maggior prestazione non recuperate conguagliando le
maggiorazioni già erogate alla percentuale onnicomprensiva del 50% o la destinazione delle ore stesse
alla Banca ore.
Nel caso di mancato accordo, esperita un’ulteriore verifica in sede territoriale, la programmazione dei
recuperi rimane quella precedentemente concordata.

Permessi annui retribuiti

Ferma restando la durata dell’orario normale contrattuale di 40 ore settimanali, sono riconosciuti ai
lavoratori, in ragione di anno di servizio ed in misura proporzionalmente ridotta per le frazioni di esso, 13
permessi annui retribuiti di 8 ore (pari a complessive 104 ore, di cui 72 ore precedentemente riconosciute
a titolo di riduzione d’orario e 32 ore in sostituzione delle festività abolite).
Per i “lavoratori che prestano attività a turno” con l’intervallo retribuito per il pasto (lavoratori turnisti),
20 ore della suddetta riduzione, computate in proporzione ai periodi di servizio compiuti a turno, sono
monetizzate e corrisposte insieme alla gratifica natalizia (o tredicesima mensilità) al valore retributivo sul
quale la stessa è computata. Delle 20 ore monetizzate, 8 ore, a decorrere dal 1° gennaio 2000 e ulteriori
8 ore, a decorrere dal 1° gennaio 2001, sono trasformate in permessi annui retribuiti. Le rimanenti 4 ore
monetizzate, a decorrere dal 1° gennaio 2004, sono anch’esse trasformate in permessi annui retribuiti.
Per tutti i lavoratori addetti al settore siderurgico, così come definito nelle norme sul campo di
applicazione del Contratto, sono invece previsti, sempre in ragione di anno di servizio o frazione di esso,
15,5 permessi annui retribuiti di 8 ore, pari a complessive 124 ore di cui 92 ore precedentemente
riconosciute a titolo di riduzione d’orario e di armonizzazione della 39^ ora e 32 ore in sostituzione delle
festività abolite; non si modificano eventuali regimi più favorevoli di armonizzazione stabiliti a livello
aziendale.
A titolo di transazione novativa, a soluzione del contenzioso derivante dal Ccnl 16 luglio 1979,
l’accordo del 1° settembre 1983 ha riconosciuto un’ulteriore riduzione di orario pari ad un permesso
retribuito annuo di 8 ore, per i lavoratori delle imprese appartenenti ai sottosettori indicati nella “Tabella
allegata” alle “Modifiche apportate all’art. 5, Disciplina generale, Sezione terza, del CCNL 1° maggio
1976, dall’accordo 16 luglio 1979”, non più riportate nei successivi contratti collettivi di categoria.
Le riduzioni di orario di cui ai commi precedenti non si applicano fino a concorrenza ai prestatori che
osservano orari di lavoro articolati, secondo modalità non specificamente previste dal Contratto di
categoria e con orari settimanali o plurisettimanali di lavoro effettivo, inferiori alle 40 ore, quale, ad
esempio, il turno di sei ore per sei giornate settimanali.
Per i lavoratori che prestano la propria opera in sistemi di turnazione di 15 o più turni settimanali
comprendendo il turno notturno e/o quelli di sabato e domenica, è inoltre riconosciuto, a decorrere dal 1°
gennaio 2002, un permesso annuo retribuito di 8 ore, computato in ragione di anno di servizio o frazione
di esso, assorbibile fino a concorrenza dalle eventuali riduzioni definite negli accordi aziendali. Per gli


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