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La durata massima settimanale del lavoro ordinario rimane confermata in 40 ore. Essa può essere
computata anche come durata media in un periodo non superiore ai 12 mesi nei casi previsti al comma
successivo e nel paragrafo relativo all’orario plurisettimanale, salvi gli accordi aziendali in materia. Ferme
restando le disposizioni contrattuali, ai soli fini legali i limiti del lavoro ordinario rimangono fissati nei
termini e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
Per gli impianti che richiedono un lavoro ininterrotto di 7 giorni alla settimana, la durata normale
dell’orario di lavoro risulterà da una media plurisettimanale con un massimo di 48 ore settimanali.
La ripartizione giornaliera dell’orario di lavoro settimanale contrattuale viene stabilita dalla Direzione
anche in modo non uniforme, previo esame con la Rappresentanza sindacale unitaria.
Nel caso di ripartizione dell’orario settimanale su 6 giorni il lavoro cessa di massima alle ore 13 del
sabato, fatta eccezione in ogni caso per le attività elencate nell’allegato al presente articolo e per quanto
disciplinato nel paragrafo Orario plurisettimanale.
L’orario giornaliero di lavoro sarà esposto in apposita tabella, da affiggersi secondo le norme di legge.
Le ore di lavoro sono contate con l’orologio dello stabilimento o reparto.
I lavoratori non potranno rifiutarsi alla istituzione di più turni giornalieri. Il lavoratore deve prestare la
sua opera nelle ore e nei turni stabiliti anche se questi siano predisposti soltanto per determinati reparti.
Con decorrenza dal 1° luglio 1978 tutti i lavoratori addetti a turni avvicendati beneficiano di mezz’ora
retribuita per la refezione nelle ore di presenza in azienda. Da tale disciplina sono esclusi i lavoratori a
turni avvicendati, i quali già usufruiscano nell’ambito delle 8 ore di presenza di pause retribuite
complessivamente non inferiori a 30 minuti che consentano il consumo dei pasti, ad eccezione di quelle
che siano state esplicitamente concesse ad altro titolo.
Nel caso di più turni, per prestazioni che richiedono continuità di presenza, il lavoratore del turno
cessante potrà lasciare il posto di lavoro quando sia stato sostituito. La sostituzione dovrà avvenire entro
un termine massimo di un numero di ore corrispondenti alla metà del turno. Quando non sia possibile
addivenire alla tempestiva sostituzione e le mansioni del lavoratore siano tali che dalla sua assenza possa
derivare pregiudizio alla produzione od al lavoro di altri lavoratori, il termine di cui innanzi potrà essere
eccezionalmente prolungato per tutta la durata del turno così iniziato. Queste prolungate prestazioni, per
le ore che eccedono l’orario giornaliero determinato in applicazione del comma terzo, saranno considerate
straordinarie e come tali retribuite.
Al lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione per le 8 ore del turno
successivo, non potrà essere richiesta nei sei giorni lavorativi successivi alcuna prestazione straordinaria.
I lavoratori partecipanti ai turni dovranno alternarsi nei diversi turni allo scopo di evitare che una parte
abbia a prestare la sua opera esclusivamente in ore notturne.
Quando l’assegnazione a turni svolgentisi anche in ore notturne costituisca una innovazione, sarà
consentito al lavoratore di richiedere l’accertamento sanitario in ordine alla sua idoneità a prestare lavoro
in ore notturne.

Orario di lavoro nel settore siderurgico

La durata massima dell’orario normale per gli addetti al settore siderurgico, salvo quanto previsto dalle
norme di legge e relative deroghe ed eccezioni, rimane confermata in 40 ore settimanali fermo
quant’altro stabilito dal presente Contratto.
I lavoratori turnisti in aggiunta a quanto previsto successivamente a titolo di Permessi annui retribuiti
hanno diritto a godere di giornate di riposo retribuito nel corso dell’anno solare a compenso delle festività
individualmente lavorate nello stesso periodo oltre il numero di 7.
Il lavoratore che in via eccezionale abbia prolungato la sua prestazione lavorativa per le 8 ore del
turno successivo, ha la facoltà di effettuare un riposo compensativo, non retribuito, di pari durata nella
giornata seguente.
Nel caso in cui il lavoratore abbia prolungato la sua prestazione lavorativa di 4 ore, il relativo riposo
compensativo non retribuito potrà essere effettuato entro il mese successivo.

Orario plurisettimanale

Le parti convengono che in caso di stagionalità dei prodotti di attività di installazione e montaggio e di
picchi produttivi non fronteggiabili con il ricorso ai normali assetti produttivi, potrà essere adottato l’orario
plurisettimanale, da realizzarsi anche per gruppi di lavoratori, la cui media è di 40 ore settimanali che
viene definito nella sua quantità in 64 ore annue con un massimo di orario settimanale di 48 ore e con
una durata minima di 32 ore o formule compensative equivalenti. Per i lavoratori addetti a turni, nel caso


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