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Titolo III – Orario di lavoro


Art. 1. - Entrata ed uscita in azienda

L’entrata e l'uscita dei lavoratori dall'azienda, è regolata dalle disposizioni aziendali in atto che
dovranno definire l'orario di accesso allo stabilimento e quello di inizio del lavoro.
Resta fermo che all'inizio dell'orario di lavoro il lavoratore dovrà trovarsi al suo posto per iniziare il
lavoro.
Al ritardatario il conteggio delle ore di lavoro sarà effettuato a partire da un quarto d’ora o mezz’ora
dopo l’inizio dell’orario di lavoro che avrebbe dovuto osservare, a seconda che il ritardo sia compreso nei
primi 15 minuti o oltre i 15 e fino ai 30.


Art. 2. - Contrazione temporanea dell’orario di lavoro

Ferma restando l’utilizzabilità, in rapporto alle differenti esigenze aziendali, degli strumenti di legge
vigenti in materia di Cassa integrazione guadagni e mobilità e di contratti di solidarietà, le parti
convengono che a fronte di casi di crisi, ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale che
determinino esuberi occupazionali sia opportuno un comportamento che tenda a diminuire, per quanto
possibile, le conseguenze sociali di un minore impiego della forza lavoro.
A tal fine, nell’ambito degli incontri previsti dalle procedure di legge per affrontare le situazioni di cui
sopra, le parti esamineranno, nel rispetto delle esigenze tecniche organizzative delle singole imprese, la
possibilità di utilizzare in modo collettivo i permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, del presente Titolo,
ferma restando la particolare disciplina stabilita al secondo comma del paragrafo Permessi annui retribuiti
contenuto nello stesso articolo, nonché i residui delle giornate di ferie di cui all'art. 10 del presente Titolo,
e la fruizione delle festività cadenti di domenica e, fino al 31 dicembre 2008, di quelle cadenti di sabato
per i lavoratori non mensilizzati.


Art. 3. - Sospensione ed interruzione del lavoro

In caso di interruzioni di lavoro di breve durata, dovute a causa di forza maggiore, nel conteggio della
retribuzione non si terrà conto delle interruzioni stesse, quando queste, nella giornata, non superino nel
loro complesso i 60 minuti.
In caso di interruzioni di lavoro che nella giornata superino nel loro complesso i 60 minuti, se
l’azienda trattiene il lavoratore nella sede di lavoro questi ha diritto alla corresponsione della retribuzione
per tutte le ore di presenza.
Lo stesso trattamento deve essere usato al lavoratore cottimista quando rimanga inoperoso per
ragioni indipendenti dalla sua volontà.
In caso di sospensione di lavoro che oltrepassi i 15 giorni, salvo eventuale accordo tra le
Organizzazioni sindacali periferiche per il prolungamento di tale termine, il lavoratore potrà risolvere il
rapporto con diritto a tutte le indennità relative compreso il preavviso, nonché al trattamento di fine
rapporto.


Art. 4. - Recuperi

Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 3 è ammesso il recupero a regime normale delle
ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore o per le interruzioni di lavoro concordate fra le
Organizzazioni sindacali periferiche o tra la Direzione e la Rappresentanza sindacale unitaria o anche, per
casi individuali, fra le parti interessate, purché il recupero stesso sia contenuto nel limite di un’ora al
giorno e si effettui entro i 30 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l’interruzione.


Art. 5. - Orario di lavoro


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