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alla trafilatura a caldo:
1) riparazione;

alla fucinatura:
1) attrezzaggio; 2) riparazione;

alla stagnatura e piombatura:
1) riparazioni; 2) pulizia generale.

1.A) Qualora durante un turno di lavoro il processo produttivo venga interrotto per la esecuzione delle
operazioni sopra elencate, i lavoratori ad esse addetti, sempreché componenti la stessa squadra di
produzione, percepiranno, oltre alla paga base oraria di fatto, un compenso la cui misura non dovrà
essere inferiore all’85 per cento dell’utile medio orario di cottimo, realizzato nel periodo di paga in corso
nel posto di lavoro cui erano addetti al momento in cui sono stati comandati ad eseguire le operazioni
stesse.
1.B) Qualora gli stessi lavori vengono eseguiti nel periodo di normale fermata della produzione
nell’intervallo tra il termine di una successione settimanale di turni e la ripresa di quella seguente, i
lavoratori addetti, sempreché appartenenti alle squadre dello stesso mezzo di produzione al quale si
eseguono le operazioni di cui sopra, verranno retribuiti con una retribuzione pari a quella media oraria
realizzata per le ore ordinarie (escluse quindi le maggiorazioni corrisposte per le ore notturne,
straordinarie, festive) nel periodo di paga nel quale si verificano le prestazioni suddette.
2) Qualora per la esecuzione dei lavori stessi il personale di squadra necessario debba fare ore in più
del turno normale giornaliero indispensabili al regolare andamento del lavoro stesso, tali ore saranno
retribuite con una retribuzione oraria uguale a quella media realizzata nel periodo di paga in corso per le
ore di lavoro ordinarie (escluse quindi le maggiorazioni corrisposte per le ore notturne, straordinarie,
festive) maggiorata di un compenso pari a quello fissato dall’art. 7, Sezione quarta, Titolo III, per il lavoro
straordinario e che non sarà con questo cumulabile.
Tale maggiorazione sarà calcolata con gli stessi criteri stabiliti dal predetto art. 7, Sezione quarta,
Titolo III.


Art. 7. - Variazioni nelle squadre ai forni ed ai treni negli stabilimenti siderurgici

Qualora in conseguenza di modifiche apportate alla composizione di una squadra, il guadagno dei
suoi componenti dovesse diminuire o non fosse più adeguato alla prestazione che viene richiesta ai
componenti stessi, si seguirà la procedura stabilita dall’art. 7, Sezione quarta, Titolo VII.


Art. 8. - Sostituzione di personale di squadra assente negli stabilimenti siderurgici

L’azienda deve provvedere alla sostituzione del lavoratore componente la squadra di produzione
(laminatoi, forni, fucinatura), che fosse assente.
Ove ciò eccezionalmente non possa avvenire ed i restanti lavoratori della squadra provvedano a
ripartirsi il lavoro dell’assente, la retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata allo stesso verrà
ripartita tra i lavoratori della squadra che hanno partecipato al lavoro in sostituzione del lavoratore
assente.

CHIARIMENTO A VERBALE

L’eccezionale impossibilità di cui al secondo comma del presente articolo non può protrarsi, per lo
stesso lavoratore, oltre il giorno di lavoro in cui si verifica l’assenza.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Considerato che l’obiettivo di una migliore utilizzazione degli impianti nell’intero settore siderurgico
corrisponde agli intendimenti delle parti, si stabilisce che, laddove le esigenze aziendali richiedano una più
ampia utilizzazione, le Direzioni di stabilimento e le Rappresentanze sindacali unitarie si incontreranno per
concordare le condizioni e le misure necessarie a perseguire l’obiettivo sopra ricordato.


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