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B) (corrispondente alla 4
a
categoria):
infermieri professionali, autisti esterni meccanici, motoscafisti, addetti cabine di produzione e
trasformazione di energia elettrica, addetti alla sorveglianza, presidio e/o conduzione di
apparecchiature ed impianti ed addetti servizio estinzione incendi con interventi di manutenzione
ordinaria, portieri;

C) (corrispondente alla 3
a
categoria):
infermieri, autisti non meccanici, addetti alla sorveglianza, presidio e/o conduzione di
apparecchiature ed impianti, addetti al servizio di estinzione di incendi, custodi, fattorini, uscieri,
lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio aziendale, portieri;

D) (corrispondente alla 2
a
categoria):
custodi, fattorini, uscieri, lavoratori con compiti di vigilanza o di sorveglianza del patrimonio
aziendale;

E) (corrispondente alla 1
a
categoria):
inservienti e simili.

Eventuali contestazioni riguardanti tali classificazioni saranno esaminate tra la Direzione e la
Rappresentanza sindacale unitaria ed in caso di disaccordo verrà seguita la procedura prevista dall’art. 7,
Sezione quarta, Titolo VII, del presente Contratto.

VI) All’atto dell’assunzione o del passaggio a mansioni discontinue l’azienda, oltre a quanto previsto
dall’art. 1, Sezione quarta, Titolo I, deve comunicare per iscritto ai lavoratori di cui al punto I) del
presente articolo l’orario normale di lavoro e la relativa paga.

VII) In riferimento all’art. 2, Sezione quarta, Titolo V, ai lavoratori che devono svolgere le proprie
mansioni esposti alle intemperie l’azienda dovrà dare in dotazione appositi indumenti protettivi.

VIII) Per gli autisti adibiti alla consegna in altre località dei veicoli da essi condotti o trasportati,
saranno stabilite, mediante accordi aziendali, per le giornate di servizio fuori del comune sede dello
stabilimento, paghe giornaliere comprensive di un forfait di lavoro straordinario.

IX) Le condizioni di lavoro dei portinai e custodi con alloggio di fabbrica nello stabilimento o nelle
immediate vicinanze in relazione alle mansioni svolte, continueranno ad essere regolate da accordi
particolari; gli interessati possono chiedere l’assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali.

X) Fermo restando l’art. 1 della Sezione terza, il presente articolo non modifica le eventuali situazioni
di diritto derivanti da accordi o regolamenti più favorevoli ai lavoratori.

DICHIARAZIONE A VERBALE SUL PUNTO V).

Con la norma di cui alla lettera C) del punto V), le parti non hanno inteso innovare nella situazione di
fatto dei portieri, capiturno e fattorini che in relazione a particolari compiti fruissero attualmente di una
classificazione più favorevole.


Art. 6. - Lavori indirettamente produttivi negli stabilimenti siderurgici

Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori indirettamente produttivi le seguenti
operazioni:
ai gassogeni, forni di distillazione, forni di fusione e forni di riscaldo:
1) riparazioni; 2) riscaldo od alimento; 3) pulizia di valvole, di tubazioni, di collettori, di griglie, di
pozzetti, di condotti di alimento del carbone o lignite;

ai treni di laminazione:
1) cambio di cilindri; 2) cambio di gabbie; 3) cambio di cuscinetti, manicotti ed allunghe; 4) pulizia
generale;


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