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Art. 3. - Nuove mansioni
Per mansioni nuove non previste nelle esemplificazioni contrattuali, l’azienda darà comunicazione,
tramite la propria Associazione, all’Organizzazione dei lavoratori della categoria retributiva nella quale il
lavoratore è stato inserito.
In tal caso il Sindacato potrà formulare i suoi rilievi al riguardo.
Art. 4. - Cumulo di mansioni
Ai lavoratori che sono assegnati alla esplicazione di mansioni di diverse categorie sarà attribuita la
categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest’ultima abbia carattere di prevalenza o
almeno carattere di equivalenza di tempo, fermo restando quanto stabilito in materia di mansioni dall’art.
13 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 e dall’art. 1, lettera C), del presente Titolo in materia di
mobilità.
Di casi particolari che non rientrino fra quelli sopra indicati si terrà conto nella retribuzione.
Art. 5. - Addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia
Sono lavoratori discontinui gli addetti a mansioni che non richiedono un impegno lavorativo assiduo e
continuativo, ma che consentono intervalli più o meno ampi di inoperosità, e che sono elencate nel R.D. 6
dicembre 1923, n. 2657.
I) Si considerano rientranti fra detti lavoratori esclusivamente i seguenti: autisti, motoscafisti,
infermieri, addetti alle cabine di produzione e di trasformazione dell’energia elettrica, addetti alla
sorveglianza, al presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti (ad esempio di climatizzazione e
del calore, distribuzione fluidi, linee e condotte di gas ed acqua, segnaletica stradale e ferroviaria,
allarme, ecc.) anche con sporadici interventi di manutenzione, addetti al servizio estinzione incendi,
fattorini, uscieri, inservienti, custodi, portinai, guardiani diurni e notturni.
II) I lavoratori discontinui possono essere assunti per un orario di lavoro normale settimanale di 40,
di 44 o di 48 ore. Nel caso di lavoratori assunti con un orario di lavoro normale pari a 48 ore settimanali
l’orario di lavoro sarà computato come durata media in un periodo non superiore a 12 mesi.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 10 ore, l’orario normale settimanale
rimane fissato in 48 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 9 ore, l’orario normale settimanale
rimane fissato in 44 ore.
Per i lavoratori discontinui già assunti con un orario giornaliero di 8 ore, l’orario normale settimanale
rimane fissato in 40 ore.
Si intende che il periodo di attesa di questi lavoratori è comprensivo della pausa per la refezione.
III) Nei casi di cui ai commi secondo e terzo del punto II), fermo restando che le ore prestate oltre la
quarantesima ora e fino al normale orario individuale saranno retribuite senza le maggiorazioni previste
dall’articolo 7, Sezione quarta, Titolo III per il lavoro straordinario, ai fini di tutti gli istituti contrattuali si
applica il principio della proporzionalità diretta.
IV) Fermo quanto previsto al comma primo del punto III), ai fini del presente articolo si considera
lavoro straordinario quello eseguito oltre l’orario giornaliero fissato nella suddivisione degli orari
settimanali di cui al punto II).
Il lavoro straordinario deve essere compensato con le maggiorazioni previste dall’art. 7, fermo
restando che non si applicano ai discontinui i limiti e le modalità per la effettuazione del lavoro
straordinario previsti nel suddetto articolo, salvo le limitazioni di legge.
V) I lavoratori di cui al precedente punto I) sono suddivisi nei seguenti raggruppamenti:
A) (corrispondente alla 5
a
categoria):
infermieri professionali, addetti cabine di produzione e trasformazione di energia elettrica ed
addetti alla sorveglianza, presidio e/o conduzione di apparecchiature ed impianti che eseguono
lavori di riparazione;
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