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seguire le diverse fasi della lavorazione dando l’assistenza necessaria per una corretta esecuzione del
completo ciclo di lavorazione;
ovvero:
- qualsiasi lavoro di elevato grado di difficoltà per il collaudo delle caratteristiche funzionali e
tecnologiche di macchinari caratterizzati da complesse funzioni logiche e tecnologiche, con la relativa
delibera sulla base dei risultati del collaudo di forma e dimensione dei primi pezzi lavorati, che richiedono,
per il loro controllo, impegnativi interventi in relazione al posizionamento, alla tracciatura ed
all’esecuzione dei necessari calcoli.
Tracciatore - Collaudatore

Lavoratori che, con facoltà decisionale e particolare autonomia di iniziativa operativa ed organizzativa
che si traduce in prestazioni di elevato livello tecnico, eseguono su sistemi contenenti macchine utensili a
controllo numerico, anche a più di cinque assi controllati, la lavorazione di particolari di prima esecuzione,
prototipi sperimentali, caratterizzati da elevata complessità di forma e/o da materiali innovativi.
Provvedono, avendo conoscenza delle tecnologie collegate e di più linguaggi delle unità di governo ed
applicando elementi di geometria descrittiva, calcoli analitici e trigonometrici, ad impostare e sviluppare
dalla consolle i programmi necessari con la scelta dei parametri tecnologici e con la ottimizzazione del
ciclo operativo.
Integrano, in base alla vasta esperienza maturata ai massimi livelli della propria specializzazione,
programmi da altri parzialmente elaborati o in quanto preferibilmente definibili durante il ciclo operativo o
per modifiche sopravvenute nel corso della lavorazione che possono interessare la geometria del pezzo,
gli utensili, i materiali e le attrezzature.
Addetto macchine a controllo numerico


Art. 2 - Passaggio temporaneo di mansioni

Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti
alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
I lavoratori avranno diritto al passaggio a categoria superiore se disimpegnano le mansioni superiori
per un periodo pari a:
− 30 giorni continuativi, ovvero 75 giorni non continuativi nell'arco di un anno o 6 mesi non continuativi
nell'arco di tre anni;
− 3 mesi continuativi, ovvero 9 mesi non continuativi nell'arco di tre anni, per l'acquisizione della 6a e
della 7a categoria professionale.
L’esplicazione di mansioni di categoria superiore in sostituzione di altro lavoratore assente per
permesso o congedo, malattia, gravidanza e puerperio, infortunio, ferie, servizio militare di leva o
richiamo di durata non superiore a 6 mesi, aspettativa, non dà luogo a passaggio di categoria, salvo il
caso della mancata riammissione del lavoratore sostituito nelle sue precedenti mansioni.
Al lavoratore assegnato a compiere mansioni inerenti a categoria superiore a quella di appartenenza
deve essere corrisposto, in aggiunta alla sua normale retribuzione, un adeguato compenso non inferiore
alla differenza tra la predetta sua normale retribuzione e quella che gli sarebbe spettata in caso di
passaggio definitivo alla categoria superiore.
Il lavoratore siderurgico del primo gruppo di cui all’art. 43, Parte prima del Ccnl 8 gennaio 1970, che
nell’ambito dei princìpi della mobilità professionale previsti dal presente Contratto svolge lavori di grado
inferiore alla qualifica assegnatagli, viene retribuito con il guadagno che realizza nella posizione di grado
inferiore e percepisce inoltre una integrazione pari alla differenza esistente fra la retribuzione inerente alla
sua qualifica e quella vigente nella posizione di grado inferiore alla quale è stato assegnato.
L’integrazione stessa verrà corrisposta solo fino a concorrenza della retribuzione inerente alla sua
qualifica.
Tale integrazione concorre a formare la retribuzione globale di fatto ai fini di quegli istituti contrattuali
in cui si fa riferimento alla retribuzione globale di fatto (oppure alla retribuzione globale).
L’occupazione del lavoratore siderurgico del primo gruppo di cui all’art. 43, Parte prima del Ccnl 8
gennaio 1970, per 30 giorni consecutivi, o per 60 giorni saltuariamente in un anno, di un posto di lavoro
vacante fa acquisire al medesimo la relativa qualifica (attrappore, laminatore, primo al forno, ecc.),
fuorché nei casi di sostituzione di altro lavoratore previsti al terzo comma del presente articolo.




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