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nell’espletamento delle funzioni proprie della professione, ritenuti di regola sufficienti ad acquisire la
necessaria capacità.
Tali passaggi non comporteranno necessariamente un cambiamento di mansioni.

NORMA TRANSITORIA

Eventuali accordi aziendali che prevedano il passaggio automatico a categorie superiori continueranno
ad essere applicati esclusivamente ai lavoratori a suo tempo individuati dagli accordi medesimi.

III. - Linee a catena. - Si considerano linee a catena le linee di produzione di serie costituite da una
successione di posti di lavoro (stazioni) su ciascuno dei quali si effettua sempre la stessa operazione
tecnologica operando su una serie di gruppi di parti staccate di un prodotto finale che si spostano lungo
le linee a mezzo di sistema meccanico a velocità uniforme o a scatti nelle quali le quantità di produzione
giornaliera ed i tempi sono predeterminati.
Il tempo a disposizione di ciascun posto per eseguire il lavoro assegnato è rigidamente costante per
tutto il turno di lavoro ed uguale alla “cadenza”, cioè al tempo di spostamento del prodotto da una
stazione ad una stazione successiva.
Per i lavoratori della 2
a
categoria addetti alle linee a catena si darà luogo al passaggio alla categoria
superiore dopo 36 mesi di prestazione in linee di montaggio e sempre che abbiano svolto, nel periodo
suddetto, con normale perizia, un insieme compiuto di mansioni loro affidate.
Tale passaggio non presuppone necessariamente un cambiamento delle mansioni. Il lavoratore,
anche dopo l’acquisizione della 3
a
categoria, non potrà rifiutarsi di ruotare su qualsiasi posizione di lavoro
dell’attività produttiva stessa.

IV. - Ai lavoratori di cui al 3° comma, lettera c), dell'Allegato n. 1 - saranno applicati i seguenti criteri
di inserimento in azienda e di mobilità:
a) i lavoratori in possesso di laurea, in fase di inserimento nell'azienda, verranno inquadrati nella 5
a
categoria, sempre che svolgano attività inerenti alla laurea conseguita;
b) i lavoratori in possesso di diploma di scuole medie superiori, in fase di inserimento nell’azienda,
verranno inquadrati nella 4
a
categoria.
Tali lavoratori passeranno in ogni caso alla 5
a
categoria dopo 24 mesi di ininterrotta permanenza in
attività inerenti al diploma conseguito;
c) i lavoratori inquadrati nella 2
a
categoria di cui al 2° alinea della relativa declaratoria dopo 18 mesi
di ininterrotta permanenza passeranno alla 3
a
categoria.

DICHIARAZIONE ALLEGATA ALL'ACCORDO DI RINNOVO DEL 20 GENNAIO 2008 SUL SISTEMA DI INQUADRAMENTO

Le parti si danno atto della difficoltà di svolgere nell’ambito e nei tempi del negoziato di rinnovo del
CCNL un confronto sufficientemente approfondito e documentato circa il capitolo della piattaforma
sindacale relativo all’”INQUADRAMENTO UNICO”.
La complessità dell’argomento e nel medesimo tempo la sua centralità nella gestione delle risorse
umane in azienda richiedono tempi diversi e più ampi rispetto a quelli oggi consentiti.

Ciò premesso, le parti:
concordano nel valutare come utile e propedeutica alla riforma del sistema di inquadramento
professionale la c.d. “parificazione operai impiegati” realizzata attraverso l’unificazione delle discipline
normative relative ai lavoratori con qualifica di operaio, intermedio, impiegato, definita con l’accordo di
rinnovo.

si impegnano a proseguire il confronto nel corso del prossimo biennio in sede negoziale; a supporto di
tale attività, concordano di organizzare momenti di approfondimento, anche di tipo seminariale, al fine di
acquisire conoscenza comune delle migliori pratiche in materia sia in ambito nazionale che europeo.

ritengono, nel condividere la valutazione che i profondi cambiamenti organizzativi e tecnologici
intervenuti in questi ultimi anni hanno in molti casi modificato la prestazione lavorativa e la professionalità
ad essa connessa, che rispetto alla realtà industriale come oggi configurata saranno assunti nell’ambito
del confronto i criteri di valutazione della prestazione elencati nel documento Fim, Fiom, Uilm prodotto al
tavolo negoziale in data 25 ottobre 2007 con riferimento a quelli indicati sotto il titolo “dimensioni della
Professionalità” nei paragrafi “fattori di specializzazione” e “fattori trasversali”.


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