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PREMESSA
1) Il presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, nell’assumere come proprio lo spirito del
«Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e
sul sostegno al sistema produttivo» del 23 luglio 1993, ne realizza, per quanto di competenza del
Contratto collettivo nazionale di categoria, le finalità e gli indirizzi in tema di relazioni sindacali:
- attribuendo alla autonomia collettiva delle parti una funzione primaria per la gestione delle relazioni
di lavoro mediante lo sviluppo del metodo partecipativo, ai diversi livelli e con diversi strumenti, al quale
le parti riconoscono un ruolo essenziale nella prevenzione del conflitto;
- regolando l’assetto della contrattazione collettiva in funzione di una dinamica delle relazioni di lavoro
medesime tale da consentire ai lavoratori benefici economici con contenuti non inflazionistici ed alle
imprese una gestione corretta e programmabile del costo del lavoro nonché di sviluppare e valorizzare
pienamente le opportunità offerte dalle risorse umane.
2) A questi fini le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali a loro
collegati, nonché delle imprese aderenti e delle Rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi
dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993, a che il funzionamento del sistema di relazioni sindacali
e contrattuali più avanti descritto, si svolga secondo i termini e le procedure specificamente indicate,
dandosi nel contempo atto che la loro puntuale applicazione è condizione indispensabile per mantenere le
relazioni sindacali nelle sedi previste dal presente Contratto, entro le regole fissate.
A tale proposito le parti confermano che, come regola generale, anche laddove non espressamente
previsto, nelle sedi e nelle occasioni disciplinate dal presente Contratto in cui siano rappresentate le
Organizzazioni sindacali dei lavoratori esterne all’azienda debba essere rappresentata anche
l’Organizzazione sindacale a cui l’azienda è iscritta o conferisce mandato e viceversa.
3) Al sistema contrattuale così disciplinato corrisponde l’impegno delle parti di rispettare e far
rispettare ai propri iscritti per il periodo di loro validità il Contratto generale, le norme integrative di
settore e quelle aziendali da esso previste. A tal fine le Associazioni industriali sono impegnate ad
adoperarsi per l’osservanza delle condizioni pattuite da parte delle aziende associate mentre le
Organizzazioni dei lavoratori si impegnano a non promuovere e ad intervenire perché siano evitate azioni
o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di accordo ai vari
livelli.
4) Le parti, avendo assunto quale regola dei propri comportamenti la coerenza con gli obiettivi di
competitività delle imprese e di valorizzazione del lavoro industriale, realizzano con il presente Contratto
gli assetti contrattuali indicati dal Protocollo del 23 luglio 1993.
5) La contrattazione a livello aziendale riguarderà materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a
quelli propri del Ccnl e verrà pertanto svolta per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del
Contratto collettivo nazionale di lavoro in conformità ai criteri ed alle procedure ivi indicate.
6) La contrattazione aziendale è prevista, secondo quanto disposto dal Protocollo 23 luglio 1993,
nello spirito dell’attuale prassi negoziale con particolare riguardo alle piccole imprese.
7) In applicazione dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993, sono titolari della
negoziazione in sede aziendale, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal
presente Contratto, le strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti e le Rappresentanze
sindacali unitarie costituite ai sensi dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 ovvero, per le
aziende più complesse e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni sindacali nazionali e le
Rappresentanze sindacali unitarie. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni industriali
territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
8) Il presente Contratto di lavoro da valere in tutto il territorio nazionale per gli stabilimenti
industriali specificati come appresso ed i lavoratori dagli stessi dipendenti è stato stipulato sulla base di
questa premessa, che ne costituisce parte integrante.
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