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C) MOBILITÀ PROFESSIONALE
Premesso che:
1) Il sistema sarà basato sul riconoscimento e la valorizzazione delle capacità professionali dei
lavoratori. In questo senso le parti intendono promuovere lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità
professionali dei lavoratori nell’ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di
un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività, e delle capacità
professionali stesse.
2) Le aziende, compatibilmente con le specifiche esigenze tecniche e con le esigenze organizzative
ed economico-produttive, possono promuovere lo studio di nuove forme di organizzazione del lavoro che
tendano a raggiungere gli obiettivi di cui al punto 1).
Le successive sperimentazioni, in aree da individuare a livello aziendale, potranno svilupparsi ove si
realizzino con continuità la rispondenza dei risultati ai valori di efficienza produttiva e qualitativa previsti e
l’impegno dei lavoratori alle modificazioni che riguardano la loro prestazione.
L’informativa sugli studi e sulle sperimentazioni sarà materia di un incontro congiunto tra le parti su
richiesta anche di una di esse.
3) Per il conseguimento degli obiettivi suindicati verranno adottate, anche al fine di migliorare la
qualità delle condizioni di lavoro e di attenuare il grado di parcellizzazione, compatibilmente con le
caratteristiche aziendali specifiche, opportune iniziative quali:
- corsi di addestramento e di formazione professionale;
- ricomposizione e arricchimento delle mansioni;
- rotazione su diverse posizioni di lavoro.
Le possibilità di realizzazione delle suddette iniziative di sviluppo delle capacità professionali dei
lavoratori e i loro criteri informatori e applicativi saranno, a richiesta, oggetto di esame con le
Rappresentanze sindacali unitarie.
4) Il sistema prevede una mobilità verticale che si svolgerà nell’ambito delle esigenze organizzative
ed economico-produttive dell’azienda e pertanto non darà luogo ad una dinamica automatica ed illimitata.
Le parti convengono, limitatamente ai passaggi dalla 1
a
alla 2
a
categoria e dalla 2
a
alla 3
a
categoria, di
cui ai successivi punti I, II e III ed alla lettera c) del punto IV, la seguente disciplina, a decorrere dalla
data del 1° gennaio 1973.
I. - Passaggio dalla 1
a
alla 2
a
categoria. - I lavoratori addetti alla produzione passeranno alla 2
a
categoria dopo un periodo non superiore a 4 mesi.
I lavoratori non addetti alla produzione saranno inseriti nelle attività produttive quando sussistono i
necessari requisiti di idoneità psico-fisica; qualora non sia stato possibile inserirli nell’attività produttiva,
pur avendone i requisiti, passeranno alla 2
a
categoria al compimento del 18° mese.
I passaggi di cui sopra non comportano necessariamente un cambiamento delle mansioni.
II. - Passaggio dalla 2
a
alla 3
a
categoria. - Nell’ambito delle esigenze organizzative ed economico-
produttive dell’azienda, come è detto in premessa del presente punto C), i passaggi dalla 2
a
alla 3
a
categoria avverranno come segue:
a) i lavoratori senza specifica pratica di lavoro, provenienti da scuole professionali ed in possesso del
relativo titolo di studio saranno inseriti nella 3
a
categoria dopo 3 mesi dall’assunzione;
b) per i lavoratori che, con conoscenze e capacità acquisite in corsi professionali specifici, sono
inseriti come allievi in figure professionali non proprie della 2
a
categoria e comunque con sviluppo in più
categorie superiori, l’assegnazione alla categoria superiore avverrà al conseguimento della necessaria
esperienza e capacità tecnico-professionale che consenta di svolgere il lavoro al livello superiore. Tale
esperienza si presume acquisita alla scadenza del 18° mese di effettiva prestazione, mentre se trattasi di
corsi professionali specifici, di durata almeno biennale, l’inserimento alla categoria superiore avverrà
entro il termine di 9 mesi;
c) per i lavoratori inseriti in figure professionali articolate, l’assegnazione alla 3
a
categoria avverrà
previo accertamento della capacità del lavoratore concretamente dimostrata di svolgere funzioni di livello
superiore. Tale capacità verrà accertata attraverso la sperimentazione di un periodo di almeno un mese in
compiti di livelli superiori, trascorsi 18 mesi nell’espletamento delle funzioni proprie della professione,
ritenuti di regola sufficienti ad acquisire le necessarie capacità;
d) per i lavoratori della 2
a
categoria connessi al ciclo produttivo il cui sviluppo nei livelli superiori è
collegato ad esigenze di carattere organizzativo e ad una specifica preparazione conseguita anche
attraverso corsi di addestramento, l’idoneità al passaggio verrà accertata attraverso la sperimentazione
per un periodo di un mese nello svolgimento dei compiti di livello superiore, trascorsi 36 mesi
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