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specializzazione, di coordinamento e gestione, e/o ricerca e progettazione, in settori fondamentali
dell’impresa, fornendo contributi qualificati per la definizione degli obiettivi dell’impresa: a questi
lavoratori è attribuita la qualifica di “quadro” di cui alla legge 13 maggio 1985, n. 190. Agli stessi si
applica quanto definito nella successiva lett. B).
Lavoratori che nell’ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di appartenenza,
impostano, sviluppano e realizzano, con ampia autonomia e capacità propositiva e approfondita
conoscenza delle connessioni tra il proprio settore e quelli correlati, studi, progetti e piani per il
raggiungimento degli obiettivi dell’impresa, fornendo un adeguato supporto alla soluzione dei problemi,
pianificando interventi e controllandone i risultati, ottimizzando le risorse umane e/o tecniche e/o
finanziarie loro affidate, ricercando e utilizzando se del caso, metodologie o sistemi innovativi,
coordinando, ove necessario, una o più unità tecnico-produttive e/o di servizi;
ovvero lavoratori che, nell’ambito delle sole direttive strategiche previste per il settore di
appartenenza, per l’elevato grado di specializzazione sono preposti alla ricerca e alla definizione di
importanti studi di progettazione relativi al settore di appartenenza, verificando, anche attraverso il
supporto delle competenti funzioni aziendali, la fattibilità, la validità tecnica e l’economicità delle
alternative, garantendo l’appropriato supporto, attraverso tutti i necessari elementi di valutazione, sia in
fase d’impostazione sia in quella di sperimentazione e realizzazione dei progetti stessi, nell’ambito di un
coordinamento interfunzionale, controllandone la regolare esecuzione e rispondendo dei risultati.
B) QUADRI
Ai sensi e per gli effetti della legge 13 maggio 1985, n. 190 e della legge 2 aprile 1986, n. 106, si
concorda quanto segue:
1. La determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di “quadro” viene effettuata dalle
parti stipulanti con il Contratto collettivo nazionale di lavoro 18 gennaio 1987.
2. In relazione a quanto definito sopra, in sede di prima applicazione, i datori di lavoro attribuiranno
la qualifica di quadro ai lavoratori interessati il 1° maggio 1987.
3. L’azienda ai sensi del combinato disposto dell’art. 2049 del Codice civile e dell’art. 5 della L. n.
190/1985 è responsabile per i danni conseguenti a colpa arrecati dal quadro nello svolgimento della sua
attività.
La suddetta responsabilità può essere garantita anche mediante la sottoscrizione di apposita polizza
assicurativa.
L’azienda garantirà al quadro dipendente, anche attraverso eventuale polizza assicurativa, l’assistenza
legale fino alla sentenza definitiva, per i procedimenti civili e penali nei confronti del quadro medesimo
per fatti che siano direttamente connessi all’esercizio delle funzioni attribuitegli.
4. Previa autorizzazione aziendale, ai quadri è riconosciuta la possibilità di pubblicazione nominativa,
di ricerche o lavori relativi alle attività svolte e di utilizzazione dei dati e delle informazioni acquisite
nell’ambito dell’attività lavorativa medesima.
5. In relazione alle loro esigenze, le aziende di norma promuoveranno, anche avvalendosi delle
Commissioni territoriali per la formazione professionale, la partecipazione dei quadri a iniziative di
formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali.
La partecipazione dei singoli a corsi, seminari o altre iniziative formative sarà concordata tra l’azienda
ed il lavoratore interessato.
6. A decorrere dalla data di riconoscimento della qualifica di quadro da parte dell’azienda, verrà
corrisposta ai lavoratori interessati un'indennità di funzione di importo pari a lire 120.000 mensili lorde
comprensive dell’elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati nella 7
a
categoria (lire
90.000).
A decorrere dal 1° gennaio 1991, la suddetta indennità di funzione viene elevata a lire 190.000
mensili lorde (pari a 98,13 euro) comprensive dell’elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori
inquadrati nella 7
a
categoria (lire 115.000 pari a 59,39 euro).
A decorrere dal 1° gennaio 2004 la suddetta indennità di funzione viene elevata a 114,00 euro
comprensiva dell’elemento retributivo previsto per gli altri lavoratori inquadrati nella 7
a
categoria (pari a
59,39 euro).
7. Le parti si danno atto che con la regolamentazione di cui al presente accordo si è data piena
attuazione al disposto della legge 13 maggio 1985, n. 190, per quanto riguarda i “quadri”.
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