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Ai lavoratori di cui al sopra citato punto b), qualora ricorrano le condizioni previste dalla lettera a) del
punto II), verrà corrisposta la quota per il pasto meridiano dell’indennità di trasferta di cui al presente
articolo a meno che non possano usufruire della mensa aziendale oppure di normali servizi sostitutivi
(quali buoni pasto, convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall’azienda.

XII) Al lavoratore che durante la trasferta usufruisca delle ferie collettive e continuative, verranno
rimborsate le spese di viaggio qualora egli rientri nella sede normale di lavoro oppure, ma sempre con il
limite di spese di cui sopra, qualora rientri nella propria abitazione. In tal caso verrà inoltre riconosciuto il
trattamento relativo al tempo di viaggio di cui al punto III).

XIII) Le aziende di manutenzione e di installazione di impianti comunicheranno all’organismo
sindacale territorialmente competente, su richiesta di quest’ultimo, la dislocazione dei cantieri quando essi
occupino almeno 25 dipendenti per oltre 4 mesi.

XIV) Le aziende comunicheranno al lavoratore, con un preavviso minimo di 7 giorni, salvo casi
imprevedibili ed eccezionali, la destinazione e la presumibile durata della trasferta, ove la stessa sia
prevista superiore a 4 mesi. Resta salva la facoltà dell’azienda di destinare a diverso cantiere il lavoratore
interessato ogniqualvolta ricorrano esigenze tecniche od organizzative.

XV) 1. Nelle aziende di installazione di impianti con più unità produttive le Rappresentanze sindacali
unitarie possono istituire organi di coordinamento.
2. I permessi sindacali di cui i suddetti organi di coordinamento potranno usufruire sono
regolamentati dalla vigente normativa in materia.

XVI) Le parti convengono che con il presente articolo hanno inteso fissare un trattamento minimo e
non già ammettere riduzioni delle condizioni nel complesso più favorevoli godute dai singoli o derivanti da
accordi aziendali, provinciali, ecc., le quali in ogni caso assorbono fino a concorrenza i miglioramenti
discendenti dal presente articolo rispetto alle situazioni in atto.

DICHIARAZIONE A VERBALE

Le parti si danno atto che il lavoratore non si esimerà, salvo motivati e comprovati impedimenti, dal
prestare la propria opera in trasferta, nel rispetto delle norme del presente Contratto e con particolare
riferimento a quelle dettate nella Sezione seconda “Diritti sindacali”.

NOTA A VERBALE

Le parti si impegnano a costituire un tavolo permanente di confronto per l’esame dell’evoluzione della
legislazione, anche fiscale e contributiva, che abbia riflessi per le aziende di installazione, manutenzione e
gestione di impianti anche in riferimento alla legge 3 ottobre 1987, n. 398, sulle materie inerenti i
lavoratori italiani nei Paesi extracomunitari.
Inoltre, le parti si attiveranno nei confronti degli Organi istituzionali e degli Enti competenti per
rappresentare e discutere i problemi inerenti le aziende di installazione, manutenzione e costruzione di
impianti termici e di ventilazione, idrici, sanitari, elettrici, telefonici, di sistemi di sicurezza ed affini, con
particolare riguardo ai temi specifici del settore impiantistico.


Art. 8. - Trasferimenti

I lavoratori di età superiore ai 50 anni se uomini e 45 se donne, potranno essere trasferiti in altra
sede solo in casi eccezionali da esaminare, a richiesta del lavoratore, in sede sindacale.
In caso di altri trasferimenti individuali dovrà tenersi conto delle obiettive e comprovate ragioni che il
lavoratore dovesse addurre contro il trasferimento, direttamente ovvero tramite i componenti delle
Rappresentanze sindacali unitarie.
In ogni caso il trasferimento deve essere preceduto da un preavviso non inferiore a 20 giorni.
I trasferimenti collettivi formeranno oggetto di preventiva comunicazione alle Organizzazioni sindacali
dei lavoratori e, a richiesta delle stesse, di esame congiunto.
La presente disciplina non si applica ai trasferimenti che vengono disposti nell’ambito del
comprensorio.


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