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opera. Previo consenso dell’azienda, il trasfertista potrà delegare un proprio familiare a riscuotere, presso
lo stabilimento di origine, la retribuzione spettantegli.

VII) Il lavoratore in trasferta dovrà rifiutarsi di lavorare in ore straordinarie, notturne e festive se non
sia stato esplicitamente autorizzato dall’azienda o da coloro cui l’azienda abbia conferito detto potere.
Il lavoratore in trasferta dovrà attenersi alle norme contrattuali per quanto riguarda la disciplina sul
lavoro e alle istruzioni impartite dall’azienda per quanto riguarda l’esecuzione del lavoro cui sia adibito;
inoltre, secondo le disposizioni impartite dall’azienda, dovrà provvedere alla registrazione del materiale
avuto in consegna e delle ore di lavoro compiute, ad inviare rapporti periodici che fossero richiesti
dall’azienda sull’andamento del lavoro e ad attuare tutto quanto necessario per la sua buona esecuzione.

Permessi

VIII) Al lavoratore in trasferta che ne faccia richiesta potranno essere concessi, compatibilmente con
le esigenze del lavoro, dei permessi durante i quali cesserà ogni forma di retribuzione e di trattamento
economico di trasferta.
Quando la permanenza in trasferta del lavoratore abbia durata superiore a 4 mesi continuativi,
l’azienda concederà, a richiesta scritta del lavoratore, oltre il tempo di viaggio con rimborso delle spese
per i mezzi di trasporto autorizzati occorrenti per raggiungere lo stabilimento o cantiere di origine e per il
ritorno e con l’aggiunta di una o due quote per il pasto a seconda che abbia consumato uno o due pasti
durante il viaggio, una licenza minima di tre giorni dei quali uno retribuito.
È fatto obbligo al lavoratore, pena la decadenza dal diritto di cui sopra, di effettuare la suddetta
richiesta entro e non oltre 30 giorni dalla maturazione del diritto medesimo. L’azienda, compatibilmente
con le esigenze del lavoro, concederà la licenza medesima entro un periodo non superiore a 30 giorni
dalla data della richiesta avanzata.
Il lavoratore avrà facoltà di recuperare - secondo le necessità produttive dell’azienda - un giorno di
permesso non retribuito nei 60 giorni successivi alla data di godimento della licenza sopraddetta.
In caso di richiesta di permessi per eventi o cause particolari di cui all'art. 10, Sezione quarta, Titolo
VI, l'azienda rimborserà le spese per i mezzi di trasporto occorrenti e con esclusione di ogni altro
rimborso spese.

IX) L’eventuale tassa di soggiorno e le spese postali e varie sostenute dal lavoratore per conto
dell’azienda saranno da questa rimborsate.

X) Ai lavoratori comandati in trasferta in alta montagna o in sottosuolo verrà riconosciuta una
maggiorazione del 10 per cento sui minimi della indennità di trasferta.

XI) La disciplina di cui al presente articolo non si applica nei confronti dei lavoratori:
a) he vengano esplicitamente ed esclusivamente assunti per prestare la loro opera
nell’effettuazione di un determinato lotto dei seguenti lavori, che per la loro esecuzione richiedono il
successivo e continuo spostamento del lavoratore: palificazione o stesura dei fili o cavi per linee
elettriche, telefoniche, telegrafiche, teleferiche, ferroviarie e simili.
Per questi lavoratori, peraltro, i minimi di paga base contrattuale, al netto dell’ex indennità di
contingenza riportata all’art. 5, Sezione quarta, Titolo IV, saranno maggiorati del 30 per cento.
Inoltre nei confronti di tali lavoratori valgono le seguenti disposizioni: in caso di infortunio o malattia
sarà loro corrisposto il 30 per cento del minimo di paga base contrattuale, al netto dell’ex indennità di
contingenza, con i limiti di tempo e con le modalità previste, per il rimborso delle spese al lavoratore in
trasferta, al punto V); nei casi e nei modi previsti al sopra citato punto sarà, inoltre, corrisposto il
rimborso delle spese di trasporto per il rientro in sede.
Agli stessi dovranno essere rimborsate le eventuali spese di trasporto con i mezzi autorizzati.
I lavoratori che siano comandati a lavorare alternativamente nei lavori di cui sopra e presso gli
stabilimenti, laboratori o cantieri dell’azienda si considerano in trasferta agli effetti del presente articolo.
Le parti confermano che l'erogazione del 30 per cento del minimo di paga base contrattuale, al netto
dell’ex indennità di contingenza, è alternativa al riconoscimento dell'indennità di trasferta.
b) che per l’attività esplicata devono normalmente spostarsi da località a località nell’ambito dello
stesso centro urbano per la installazione e manutenzione di impianti: di riscaldamento, condizionamento,
idraulici, sanitari, igienici, elettrodomestici, telefonici, di illuminazione, elettrici, di trasmissione dati, di
misurazione, segnalazione e controllo ascensori e montacarichi, serramenti, manutenzione radio.


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