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Il lavoratore in trasferta conserverà il normale trattamento economico della sede, stabilimento o
cantiere di origine. Nel caso di lavorazione a cottimo, qualora in trasferta il lavoratore operi ad economia
avrà diritto alla sua paga base maggiorata della media di cottimo realizzata nel trimestre precedente
all'invio in trasferta.
La permanenza in trasferta del lavoratore potrà di norma continuare per tutta la durata del cantiere o
dell'opera presso il quale o per la quale lo stesso è stato comandato dall'azienda.
Trattamento per il tempo di viaggio
III) Al lavoratore comandato in trasferta, ad esclusione del personale direttivo, oltre al trattamento
previsto ai punti I) e II) spetta un compenso per il tempo di viaggio, preventivamente approvato
dall’azienda, in base ai mezzi di trasporto dalla stessa autorizzati per raggiungere la località di
destinazione e viceversa, nelle seguenti misure:
a) la corresponsione della normale retribuzione per tutto il tempo coincidente col normale orario
giornaliero di lavoro in atto nello stabilimento o cantiere di origine;
b) la corresponsione di un importo pari all’85 per cento per le ore eccedenti il normale orario di
lavoro di cui al punto a) con esclusione di qualsiasi maggiorazione ex art. 7, Sezione quarta, Titolo III
(lavoro straordinario, notturno e festivo).
Resta inteso che nel momento in cui il lavoratore viene comandato in trasferta, inizierà a percepire il
trattamento previsto dal presente articolo.
Il tempo di viaggio dovrà essere comunicato all’azienda per il necessario riscontro agli effetti del
compenso.
Le parti confermano che il compenso per il tempo di viaggio effettuato al di fuori del normale orario di
lavoro continua ad essere escluso dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti contrattuali
e/o di legge.
IV) L’indennità di trasferta giornaliera è dovuta ininterrottamente per tutti i giorni interi fra l’inizio ed
il termine della trasferta, compresi anche i giorni festivi ed il sesto giorno della settimana, in caso di
distribuzione dell’orario settimanale contrattuale su 5 giorni, nonché per i giorni di eventuale sospensione
del lavoro per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore e sarà computata dall’ora di partenza.
Malattia ed infortunio
V) In caso di infortunio o malattia, il trattamento di trasferta è dovuto per un periodo massimo di
giorni 10, al termine dei quali il lavoratore potrà richiedere di tornare in sede, con diritto al rimborso delle
spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di vitto e pernottamento, come previsto
al successivo punto VI). Resta salva la facoltà per l’azienda di disporre il rientro del lavoratore in qualsiasi
momento.
Qualora il lavoratore sia ricoverato in ospedale o istituto di cura il trattamento di trasferta è dovuto
sino al giorno del ricovero. Durante il periodo di degenza il trattamento che gli verrà riconosciuto sarà
pari alla sola quota del pernottamento di cui al precedente punto I, fino ad un massimo di 15 giorni.
Particolari situazioni di lavoratori dichiarati non trasportabili dietro certificazione medica o non
ricoverabili per carenze di strutture ospedaliere saranno esaminati caso per caso, ai fini dell’eventuale
estensione del trattamento di trasferta.
Resta salva la facoltà per l’azienda di provvedere a proprie spese, al rientro del lavoratore, dichiarato
trasportabile dal medico, fino alla di lui abitazione. Ove il rientro sia stato richiesto dal lavoratore, al
medesimo è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con i mezzi di trasporto occorrenti e delle spese di
vitto e pernottamento, come previsto al successivo punto VI).
Rimborso spese viaggio.
VI) Le spese per i mezzi di trasporto autorizzati saranno anticipate dall’azienda unitamente ad una
congrua somma per le spese di vitto previste per il viaggio.
Ai lavoratori in trasferta saranno corrisposti adeguati anticipi sulle prevedibili spese di viaggio e
pernottamento; il saldo verrà effettuato unitamente al saldo della retribuzione, nel giorno in cui si
effettua il saldo paga nello stabilimento, laboratorio o cantiere presso cui il trasfertista presta la propria
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