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dagli stessi sostenute nell’interesse del datore di lavoro relative al pernottamento e ai pasti. Per tale
motivo detta indennità non ha natura retributiva anche se corrisposta con continuità ai lavoratori che
prestano attività lavorativa in luoghi variabili o diversi da quello della sede aziendale e/o di assunzione.
Le parti confermano che l’indennità così come disciplinata nel presente articolo continua ad essere
esclusa dal calcolo della retribuzione spettante per tutti gli istituti di legge e/o di Contratto.
Premesso che gli incrementi dell'indennità di trasferta sono ripartiti in ragione del 15 per cento per le
quote relative ai pasti e per il 70 per cento per il pernottamento, la misura dell'indennità di trasferta e
delle sue quote è pari a:
Misura dell’indennità Dal 1° gennaio 2008 dal 1° gennaio 2009
Trasferta intera 37,50 40,00
Quota per il pasto meridiano o serale 10,90 11,30
Quota per il pernottamento 15,70 17,40
Èpossibile sostituire l'indennità di trasferta, anche in modo parziale, con un rimborso a piè di lista
delle spese di vitto e di alloggio, quando la durata del servizio obblighi il lavoratore a incontrare tali
spese.
Spetterà, inoltre, il rimborso delle spese effettive di viaggio corrispondenti ai mezzi normali di
trasporto e delle altre spese vive necessarie per l’espletamento della missione.
Gli importi del suddetto rimborso spese e delle indennità di trasferta saranno riferiti ai trattamenti
aziendali in atto.
II) In applicazione di quanto sopra specificato, al lavoratore in trasferta verrà corrisposta una
indennità per ciascun pasto, meridiano o serale e per il pernottamento secondo le regole che seguono:
a) la corresponsione del sopra citato importo per il pasto meridiano è dovuta quando il lavoratore
venga inviato in trasferta ad una distanza superiore ai 20 Km. dalla sede, stabilimento, laboratorio o
cantiere per il quale è stato assunto o sia stato effettivamente trasferito.
Inoltre, l'importo per il pasto meridiano è dovuto, indipendentemente dalla distanza chilometrica della
trasferta, quando il lavoratore, durante la pausa non retribuita, non possa rientrare nella sede o
stabilimento di origine e consumare il pasto usando i normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a
disposizione dall'azienda.
Non si farà luogo alla corresponsione dell'indennità di trasferta qualora il lavoratore che partecipi
normalmente alla mensa aziendale della sede o stabilimento di origine rientri in sede in modo da fruire
della mensa oppure possa consumare il pasto presso la mensa dello stabilimento in cui sia stato
comandato a prestare il proprio lavoro senza sostenere maggiore spesa rispetto a quella che avrebbe
incontrato nella prima mensa, o possa usufruire di normali servizi sostitutivi (quali buoni pasto,
convenzioni con ristoranti) messi a disposizione dall'azienda.
In caso di maggiore spesa si provvederà al rimborso della differenza fino a concorrenza dell'indennità
prevista per il pasto meridiano;
b) la corresponsione dell'indennità per il pasto serale è dovuta al lavoratore che, usando dei normali
mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda, non possa rientrare nella propria
abitazione entro le ore 21 oppure entro le ore successive alle quali rientrerebbe partendo dalla sede o
stabilimento di origine, alla fine del proprio orario normale di lavoro;
c) la corresponsione dell'indennità di pernottamento è dovuta al lavoratore che, per ragioni di servizio
usando dei normali mezzi di trasporto oppure i mezzi messi a disposizione dall’azienda, non possa
rientrare nella propria abitazione entro le ore 22.
Fermo restando che il lavoratore non ha alcun obbligo di presentare documentazione al fine di
ottenere il rimborso forfettario, le parti confermano che gli importi di cui alle lettere precedenti non
saranno erogati nel caso in cui risulti in modo inconfutabile, ad esempio dai documenti di viaggio, che il
lavoratore non ha sopportato spese nell'interesse del datore di lavoro relative al pernottamento ed ai
pasti.
Resta salva la facoltà della Direzione aziendale di disporre per esigenze tecniche, produttive ed
organizzative, la permanenza del lavoratore nel luogo presso il quale è stato comandato riconoscendo le
relative quote dell'indennità di trasferta.
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