This page contains a Flash digital edition of a book.
www.fiom.cgil.it
ore settimanali e per una quantità mensile non superiore al 50 per cento della normale prestazione nel
mese. Tale lavoro sarà compensato da una maggiorazione del 10 per cento.
In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti
dei lavoratori con contratto a tempo parziale, a parità di mansioni, fatte salve le esigenze tecnico-
organizzative.


Art. 5. - Apprendistato

Per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante si fa rinvio al contratto allegato.

DICHIARAZIONE COMUNE

In attesa dell'utilizzabilità dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere d'istruzione e
formazione, come chiarito nella risposta ad Interpello n. 36 del 29 novembre 2007 del Ministero del
Lavoro e della Previdenza sociale, per i contratti stipulati con giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni,
salvo il caso di possesso di qualifica professionale, la disciplina contrattuale applicabile è quella
concordata sulla base della legge n. 25 del 1955, come modificata dalla legge n. 56 del 1987 e dalla
legge n. 196 del 1997, fermo restando che le percentuali di retribuzione ivi previste sono da calcolarsi sui
minimi tabellari vigenti.


Art. 6. - Lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria

Il lavoro dei minori e dei soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria è regolato dalle disposizioni
di legge vigenti in materia.

NOTA A VERBALE

Le aziende considereranno con la maggiore attenzione, nell’ambito delle proprie possibilità tecnico-
organizzative, il problema dell’inserimento degli invalidi e degli handicappati nelle proprie strutture, in
funzione della capacità lavorativa e del conseguente sviluppo professionale delle varie categorie degli
stessi, anche su segnalazione e partecipazione delle Rappresentanze sindacali unitarie.
Per quanto riguarda l’adeguatezza delle condizioni di lavoro alle capacità lavorative di questa speciale
categoria di invalidi, le parti stipulanti, in considerazione del problema sociale che essi rappresentano,
dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti
necessari per dare attuazione ai “sistemi di lavoro protetto” di cui all’art. 25 della legge 30 marzo 1971, n.
118. In tale spirito convengono di intervenire congiuntamente presso i competenti Ministeri del Lavoro e
della Sanità affinché il problema venga considerato ed affrontato con la maggiore sensibilità.
Inoltre in sede territoriale le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali promuoveranno
congiuntamente opportune iniziative di studio per esaminare le problematiche concernenti le “barriere
architettoniche” nei luoghi di lavoro al fine di favorirne il superamento compatibilmente con le esigenze
impiantistiche e/o tecnico-organizzative, anche attivando idonee iniziative per accedere a fonti di
finanziamento previste dalle leggi vigenti.
Nella stessa sede le parti potranno promuovere congiuntamente iniziative di studio e di ricerca
finalizzate ad offrire alle aziende interessate sostegni di natura tecnico-organizzativa per favorire il
proficuo inserimento lavorativo delle persone soggette al collocamento obbligatorio.
Specifiche informazioni intorno agli interventi eseguiti - anche in esito alle suddette iniziative
congiunte - per favorire il superamento e l’eliminazione delle “barriere architettoniche”, verranno rese in
sede territoriale ovvero in sede aziendale così come previsto dall'art. 7, Sezione prima.


Art. 7. - Trasferta

Trattamento economico di trasferta

I) Ai lavoratori comandati a prestare la propria opera fuori dalla sede, dallo stabilimento, dal
laboratorio o cantiere per il quale sono stati assunti o nel quale fossero stati effettivamente trasferiti,
compete un’indennità di trasferta che per sua natura ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese


35
Page 1  |  Page 2  |  Page 3  |  Page 4  |  Page 5  |  Page 6  |  Page 7  |  Page 8  |  Page 9  |  Page 10  |  Page 11  |  Page 12  |  Page 13  |  Page 14  |  Page 15  |  Page 16  |  Page 17  |  Page 18  |  Page 19  |  Page 20  |  Page 21  |  Page 22  |  Page 23  |  Page 24  |  Page 25  |  Page 26  |  Page 27  |  Page 28  |  Page 29  |  Page 30  |  Page 31  |  Page 32  |  Page 33  |  Page 34  |  Page 35  |  Page 36  |  Page 37  |  Page 38  |  Page 39  |  Page 40  |  Page 41  |  Page 42  |  Page 43  |  Page 44  |  Page 45  |  Page 46  |  Page 47  |  Page 48  |  Page 49  |  Page 50  |  Page 51  |  Page 52  |  Page 53  |  Page 54  |  Page 55  |  Page 56  |  Page 57  |  Page 58  |  Page 59  |  Page 60  |  Page 61  |  Page 62  |  Page 63  |  Page 64  |  Page 65  |  Page 66  |  Page 67  |  Page 68  |  Page 69  |  Page 70  |  Page 71  |  Page 72  |  Page 73  |  Page 74  |  Page 75  |  Page 76  |  Page 77  |  Page 78  |  Page 79  |  Page 80  |  Page 81  |  Page 82  |  Page 83  |  Page 84  |  Page 85  |  Page 86  |  Page 87  |  Page 88  |  Page 89  |  Page 90  |  Page 91  |  Page 92  |  Page 93  |  Page 94  |  Page 95  |  Page 96  |  Page 97  |  Page 98  |  Page 99  |  Page 100  |  Page 101  |  Page 102  |  Page 103  |  Page 104  |  Page 105  |  Page 106  |  Page 107  |  Page 108  |  Page 109  |  Page 110  |  Page 111  |  Page 112  |  Page 113  |  Page 114  |  Page 115  |  Page 116  |  Page 117  |  Page 118  |  Page 119  |  Page 120  |  Page 121  |  Page 122  |  Page 123  |  Page 124  |  Page 125  |  Page 126  |  Page 127  |  Page 128  |  Page 129  |  Page 130  |  Page 131  |  Page 132  |  Page 133  |  Page 134  |  Page 135  |  Page 136
Produced with Yudu - www.yudu.com