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Art. 4. - Procedura di rinnovo degli accordi aziendali

Le parti si danno atto che la contrattazione a livello aziendale non potrà avere per oggetto materie già
definite in altri livelli di contrattazione.
Gli accordi aziendali, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993, hanno durata
quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell’autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare
sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del Contratto collettivo nazionale.
In coerenza con quanto previsto al punto 7) della Premessa al Contratto, le richieste di rinnovo
dell’accordo aziendale dovranno essere sottoscritte congiuntamente dalle strutture territoriali delle
Organizzazioni sindacali stipulanti e dalla Rappresentanza sindacale unitaria, ovvero per le aziende più
complesse e secondo la prassi esistente, dalle Organizzazioni sindacali nazionali e dalla Rappresentanza
sindacale unitaria, e presentate all’azienda e contestualmente all’Associazione industriale territoriale cui
l’azienda è iscritta o ha conferito mandato, in tempo utile al fine di consentire l’apertura delle trattative
due mesi prima della scadenza dell’accordo. La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare
riscontro entro venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse.
Durante i due mesi dalla data di presentazione della piattaforma e per il mese successivo alla
scadenza dell’accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di
presentazione delle richieste di rinnovo, le parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno
ad azioni dirette.

NORMA CONCORDATA NEL VERBALE DI ACCORDO STIPULATO IN SEDE MINISTERIALE IL 4 FEBBRAIO 1997

Nel riconfermare, in relazione alla presente intesa, l’Accordo del 23 luglio 1993 e l’art. 38 Disciplina
generale, Sezione terza, (attuale art. 4, Sezione terza), si ribadisce specificamente la non sovrapponibilità
nell’anno dei cicli negoziali, ivi comprese le relative erogazioni iniziali.


Art. 5. - Distribuzione del Contratto

Le aziende a partire dal mese di settembre 2008 ed entro il mese di dicembre 2008, distribuiranno a
ciascun lavoratore in forza una copia del presente Contratto collettivo di lavoro.

DISPOSIZIONE FINALE

Qualora le sottoscritte Organizzazioni dei lavoratori dovessero, con altre Associazioni di datori di
lavoro o di artigiani, concordare condizioni meno onerose di quelle previste dal presente Contratto, tali
condizioni, dopo che siano state accertate nella loro sfera di applicazione con verbale redatto fra le
Organizzazioni interessate, si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e
che siano rappresentate dalla Federmeccanica, o dall’Assistal.


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