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SEZIONE TERZA

SISTEMA DI REGOLE CONTRATTUALI



Art. 1. - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali e condizioni di miglior favore

Le disposizioni del presente Contratto, nell’ambito di ogni istituto, sono correlative ed inscindibili fra
loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento.
Agli effetti del precedente comma si considerano costituenti un unico istituto il complesso degli istituti
di carattere normativo-regolamentare (norme generali disciplinari, ferie, preavviso e trattamento di fine
rapporto, malattia ed infortunio, puerperio).
Ferma restando la inscindibilità di cui sopra, le parti, col presente Contratto, non hanno inteso
sostituire le condizioni, anche di fatto, più favorevoli al lavoratore attualmente in servizio non derivanti da
accordi nazionali, le quali continueranno ad essere mantenute ad personam.


Art. 2. - Decorrenza e durata

In applicazione di quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, il Contratto collettivo nazionale di
lavoro ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva.
Salve le decorrenze particolari previste per singoli istituti, il presente Contratto decorre dal 1° gennaio
2008 ed avrà vigore fino a tutto il 31 dicembre 2011; per la parte economica il primo biennio avrà vigore
fino a tutto il 31 dicembre 2009.
Il Contratto si intenderà rinnovato secondo la durata di cui al primo comma se non disdetto, tre mesi
prima della scadenza, con raccomandata a.r.. In caso di disdetta il presente Contratto resterà in vigore
fino a che non sia stato sostituito dal successivo Contratto nazionale.


Art. 3. - Procedura di rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro

La parte che ha dato disdetta del Contratto presenterà le proposte per un nuovo accordo in tempo
utile per consentire l’apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del Contratto.
La parte che ha ricevuto le proposte di rinnovo dovrà dare riscontro entro 20 giorni decorrenti dalla
data di ricevimento delle stesse.
Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del Contratto e comunque per un
periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le
parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
Le parti si danno atto che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del
Contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se
successiva alla scadenza del Contratto, verrà corrisposto ai lavoratori dipendenti un apposito elemento
provvisorio della retribuzione denominato “indennità di vacanza contrattuale” secondo le modalità ed i
criteri specificatamente previsti nel Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti
contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993.
La violazione del periodo di raffreddamento come definito al terzo comma del presente articolo
comporta come conseguenza a carico della parte che vi ha dato causa, l’anticipazione o lo slittamento di
tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale, secondo
quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993.

DICHIARAZIONE COMUNE

Le parti concordano che per il rinnovo della parte economica relativa al secondo biennio (1° gennaio
2010 – 31 dicembre 2011), per determinare gli incrementi retributivi, verrà adottato un valore punto pari
a 18,82 euro.





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