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Art. 6. - Tutela dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie

La tutela prevista dall’art. 14 dell’Accordo interconfederale 18 aprile 1966 sulle Commissioni interne
viene estesa, limitatamente al periodo di durata dell’incarico, ai componenti delle Rappresentanze
sindacali unitarie di cui all’art. 5.
I nominativi dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie di cui sopra dovranno essere
trasmessi alla Direzione aziendale per il tramite delle Associazioni industriali territoriali.
Ogni sostituzione sarà tempestivamente comunicata con le stesse modalità.
In caso di mobilità interna non meramente temporanea limitata a singoli componenti delle
Rappresentanze sindacali unitarie, lo spostamento degli stessi sarà subordinato, nel caso di loro richiesta,
ad un esame preventivo con la Rappresentanza sindacale unitaria.


Art. 7. - Versamento dei contributi sindacali

L’azienda provvederà alla trattenuta dei contributi sindacali ai dipendenti che ne facciano richiesta
mediante delega debitamente sottoscritta dal lavoratore e consegnata o fatta pervenire all’azienda dal
lavoratore stesso.
Le deleghe avranno validità permanente, con verifica annuale e salvo revoca che può intervenire in
qualsiasi momento.
Con la retribuzione del mese di febbraio di ogni anno, le Direzioni aziendali provvederanno ad inserire
nella busta paga di tutti i dipendenti un modulo di delega per la riscossione dei contributi sindacali.
La delega conterrà l’indicazione delle Organizzazioni sindacali cui l’azienda dovrà versare il contributo
che sarà commisurato alla percentuale dell’1% di una retribuzione convenzionale costituita dal minimo
tabellare di categoria in vigore nel mese di febbraio di ciascun anno, per tredici mensilità all’anno.
Il contributo così determinato per ciascun anno, avrà decorrenza dal successivo mese di maggio.
Restano salve le condizioni in atto alla data di entrata in vigore del Contratto collettivo nazionale di
lavoro 18 gennaio 1987 che prevedano contributi sindacali di importo superiore.
Il lavoratore che intende revocare la delega dovrà dichiararlo in calce a tale modulo. Se lo stesso
indicherà una diversa Organizzazione sindacale, si intenderà revocata la delega precedente.
Su richiesta congiunta delle Organizzazioni sindacali, la raccolta delle deleghe potrà avvenire
mediante l’utilizzazione di un modulo - da inserire nella busta paga - suddiviso in due parti, la prima delle
quali, contenente l’indicazione del sindacato beneficiario del contributo, sarà rimessa da ciascun
lavoratore al sindacato prescelto, e la seconda contenente la delega vera e propria, ma senza
l’indicazione del sindacato cui devolvere il contributo stesso, sarà rimessa all’azienda.
L’importo delle trattenute sarà versato secondo le indicazioni che verranno fornite nel mese di
febbraio di ciascun anno dalle Organizzazioni sindacali interessate tramite le Associazioni industriali.
Eventuali variazioni nel corso dell’anno delle modalità di versamento dovranno essere comunicate per
iscritto con preavviso di almeno tre mesi.
Eventuali diversi sistemi di riscossione delle quote sindacali, già concordati ed in atto in sede
aziendale, restano invariati.
A decorrere dal 1989, con cadenza semestrale, le aziende forniranno tramite l’Associazione territoriale
imprenditoriale, a ciascuna Organizzazione sindacale, l’indicazione numerica, aggregata per livelli di
inquadramento, dei rispettivi iscritti e di quelli con delega F.L.M., e le relative somme.

NORMA TRANSITORIA

Al fine di consentire il graduale adeguamento alla clausola di cui al 4° comma, di contributi sindacali
eventualmente inferiori, entro la vigenza del presente Contratto collettivo nazionale di lavoro, fra le
Associazioni territoriali e le Organizzazioni sindacali potranno essere determinati importi di ammontare
inferiore all’1%.


Art. 8. - Affissione del Contratto

Il presente Contratto di lavoro e l’eventuale regolamento interno saranno affissi in ogni stabilimento.





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