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Art. 3. - Locali

In adempimento all’art. 27, legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro nelle unità produttive
con almeno 200 dipendenti porrà a disposizione un idoneo locale comune all’interno dell’unità produttiva
o nelle immediate vicinanze di essa; nelle unità produttive con un numero inferiore a 200 dipendenti il
diritto riguarderà l’uso di un locale idoneo alle riunioni.


Art. 4. – Strumenti informatici

Nelle unità produttive con oltre 350 addetti, sarà messo a disposizione della Rappresentanza
sindacale unitaria un personal computer con accesso ad Internet che sarà utilizzato secondo le modalità
definite in sede aziendale.
L’utilizzo del personal computer dovrà essere comunque strettamente connesso con l’attività
sindacale, fermo restando la responsabilità anche penale degli utilizzatori per un eventuale uso improprio.


Art. 5. - Permessi per motivi sindacali e cariche elettive

Ai lavoratori che siano membri degli organi direttivi nazionali e provinciali delle Confederazioni
sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali
metalmeccanici, potranno essere concessi brevi permessi retribuiti fino a 24 ore per ciascun trimestre
solare, per il disimpegno delle loro funzioni, quando l’assenza dal lavoro venga espressamente richiesta
per iscritto dalle Organizzazioni predette e garantito comunque in ogni reparto lo svolgimento dell’attività
produttiva.
Le qualifiche sopra menzionate e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle
Organizzazioni sindacali alle Associazioni industriali territoriali, che provvederanno a comunicarle
all’azienda cui il lavoratore appartiene.
Per l’aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali
provinciali e nazionali si applicano le disposizioni di cui all’art. 31 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, si applica la normativa, in tema di permessi, di cui
all’art. 32 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.
I componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie per l’espletamento del loro mandato hanno
diritto a permessi in conformità a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 della legge n. 300 del 20 maggio
1970.
Per quanto riguarda le unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti, le ore di permesso
retribuite non potranno essere inferiori complessivamente ad 1 ora e 30 minuti all’anno per ciascun
dipendente.
I nominativi dei componenti delle Rappresentanze sindacali unitarie e le relative variazioni dovranno
essere comunicati per iscritto dalle Organizzazioni predette alle Associazioni industriali territoriali che
provvederanno a comunicarli all’azienda cui il lavoratore appartiene.
I permessi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli eventualmente stabiliti allo stesso
titolo da accordi aziendali, nonché con quelli che dovessero derivare da disposizioni di legge.
Le ore di permesso sindacale retribuite saranno liquidate in base alla retribuzione globale di fatto.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

In relazione a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, le Organizzazioni sindacali
stipulanti si impegnano affinché la nomina dei componenti degli organi direttivi nazionali e provinciali
venga esercitata, nei singoli territori, tenendo conto della rappresentatività di ciascuna organizzazione
sindacale e delle dimensioni delle unità produttive interessate.
Qualora si riscontrino comportamenti in contrasto con tale impegno, su richiesta della Direzione
dell’unità produttiva interessata per il tramite dell’Associazione territoriale di competenza, sarà svolto un
incontro di verifica con le Organizzazioni sindacali territoriali al fine di ricondurre a normalità la situazione.
In caso di mancato accordo la questione verrà esaminata a livello nazionale dalle parti stipulanti.






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