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SEZIONE SECONDA

DIRITTI SINDACALI



PREMESSA

Federmeccanica e Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil si danno atto che le rappresentanze dei
lavoratori in azienda sono costituite dalle Rappresentanze sindacali unitarie nel rispetto dei principi e della
disciplina stabiliti dal Protocollo sulla politica dei redditi e dell’occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle
politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo del 23 luglio 1993, e dall’Accordo
interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del 20 dicembre 1993.
Per l’applicazione dell’Accordo interconfederale del 20 dicembre 1993 nel settore metalmeccanico si fa
riferimento a quanto previsto nell’accordo per la costituzione delle Rappresentanze sindacali unitarie del 2
febbraio 1994 allegato al presente Contratto (allegato n. 4).
Le parti si danno reciprocamente atto che le funzioni attribuite per legge e/o per Contratto alle
Rappresentanze sindacali aziendali vengono esercitate dalle Rappresentanze sindacali unitarie. Le stesse
risultano pertanto titolari di tutti i relativi diritti, poteri e tutele.
Federmeccanica e Assistal e Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil si incontreranno per armonizzare ed
adeguare le normative contrattuali con eventuali interventi legislativi in materia.


Art. 1. - Assemblea

L’esercizio del diritto di assemblea di cui all’art. 20 della legge n. 300 del 20 maggio 1970 avrà corso
nel rispetto delle seguenti modalità:
1) la convocazione sarà comunicata alla Direzione con preavviso di 2 giorni e con l’indicazione
specifica dell’ordine del giorno;
2) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale unitaria convocheranno
l’assemblea retribuita possibilmente alla fine o all’inizio dei periodi di lavorazione, fermo restando quanto
previsto alla lettera a), punto 4., Parte prima, dell’Accordo interconfederale 20 dicembre 1993;
3) le Organizzazioni sindacali stipulanti e/o la Rappresentanza sindacale unitaria nel convocare
assemblee retribuite di gruppi di lavoratori da tenersi durante l’orario di lavoro dovranno tenere conto
delle esigenze afferenti la continuazione della normale attività degli altri lavoratori non interessati
all’assemblea stessa;
4) quando nell’unità produttiva il lavoro si svolge a turni l’assemblea può essere articolata in due
riunioni nella medesima giornata;
5) lo svolgimento delle riunioni durante l’orario di lavoro dovrà aver luogo comunque con modalità
che tengano conto della esigenza di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti.
Saranno definite a livello aziendale le particolarità di svolgimento e di attuazione in relazione ai punti
4) e 5).
Dovranno essere preventivamente comunicati all’azienda, i nominativi dei dirigenti esterni del
Sindacato che si intenda eventualmente far partecipare all’assemblea.
Analogo diritto di assemblea viene riconosciuto anche nelle unità produttive con almeno 10 dipendenti
nel limite massimo di 8 ore annue retribuite, salvo che non ricorra l’ipotesi di cui al secondo comma
dell’art. 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
Tali assemblee saranno tenute, di norma, fuori dalle unità produttive medesime, con le modalità di
cui sopra in quanto compatibili.


Art. 2. - Diritto di affissione

Il diritto di affissione viene regolato dall’art. 25 della legge n. 300 del 20 maggio 1970.





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