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a) l’andamento recente e quello prevedibile dell’attività dell’impresa e la situazione economica con
riferimento:
- ai più significativi indicatori di bilancio
- alle scelte e alle previsioni dell’attività produttiva, ai programmi che comportino, anche all’estero,
nuovi insediamenti industriali o rilevanti ampliamenti di quelli esistenti e le prevedibili
implicazioni degli investimenti predetti sull’occupazione;
- alle normali operazioni di istituzione, chiusura, spostamento, ampliamento o riduzione di cantiere
poste in essere dalle aziende di installazione e di montaggio in relazione al carico di lavoro
acquisito nell’ambito della loro tipica attività;
b) la situazione, la struttura e l’andamento prevedibile dell’occupazione nonché in caso di previsioni di
rischio per i livelli occupazionali le eventuali misure di contrasto previste al fine di evitare o
attenuarne le conseguenze.
Le Direzioni delle aziende che occupano almeno 50 dipendenti forniranno alle Rappresentanze
sindacali unitarie e alle Organizzazioni sindacali territoriali dei sindacati stipulanti tramite l’Associazione
territoriale di competenza, nel corso di un apposito incontro, informazioni sulle decisioni che siano
suscettibili di comportare rilevanti cambiamenti dell’organizzazione del lavoro e dei contratti di lavoro con
riferimento a:
- le sostanziali modifiche del sistema produttivo che investano in modo determinante le tecnologie
adottate o l’organizzazione complessiva del lavoro, o il tipo di produzione in atto ed influiscano
complessivamente sull’occupazione o che abbiano rilevanti conseguenze sulle condizioni
prestative; le disposizioni di questo punto non riguardano le ricorrenti modifiche
dell’organizzazione del lavoro e dei mezzi di produzione che attengono al normale miglioramento
dei risultati della attività imprenditoriale;
- le operazioni di scorporo e di decentramento permanente al di fuori dello stabilimento di
importanti fasi dell’attività produttiva in atto qualora esse influiscano complessivamente
sull’occupazione.

Le Parti si danno atto che le procedure previste dalla Legge n. 223 del 1991, dalla Legge n. 428 del
1990 nonché dal D.P.R. n. 218 del 2000, assorbono e sostituiscono le procedure di informazione e
consultazione in materia.
Su richiesta scritta delle Rappresentanze sindacali unitarie o, in mancanza, delle Organizzazioni
sindacali territoriali dei sindacati stipulanti, presentata entro 5 giorni dal ricevimento delle informazioni di
cui alle lettere che precedono, il datore di lavoro è tenuto ad avviare un esame congiunto nel livello
pertinente di direzione e rappresentanza in funzione dell’argomento trattato.
I rappresentanti sindacali possono formalizzare un proprio parere al quale il datore di lavoro darà
risposta motivata.
La consultazione si intende in ogni caso esaurita decorsi 15 giorni dalla data fissata per il primo
incontro.
I partecipanti alle riunioni sono tenuti alla riservatezza sulle informazioni che siano state loro
espressamente fornite in via riservata e qualificate come tali ed al rigoroso rispetto del segreto industriale
su fatti e dati di cui vengono a conoscenza. La Direzione può autorizzare i rappresentanti dei lavoratori a
trasmettere le informazioni riservate, nei limiti che saranno espressamente indicati, a lavoratori o a terzi,
anch’essi vincolati dall’obbligo di riservatezza. Eventuali contestazioni circa la qualificazione di riservatezza
delle informazioni da parte della direzione aziendale sono demandate alla Commissione di conciliazione di
seguito definita.
Le Parti convengono che entro il 31 dicembre 2008 si procederà alla costituzione della Commissione di
conciliazione che sarà composta da 7 membri di cui 6 designati dalle organizzazioni sindacali stipulanti e
dalla Federmeccanica e Assistal ed 1 di comune accordo.
I componenti la Commissione definiranno le modalità operative per un corretto funzionamento della
commissione.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25, alla Commissione è
demandato il compito di risolvere le controversie relative alla natura riservata delle notizie fornite e
qualificate come tali dal datore di lavoro.
La Commissione dovrà esprimere il proprio parere entro 10 giorni dalla data di ricezione del ricorso da
parte dei soggetti interessati.
Inoltre procederà a definire quanto rinviato dal D. Lgs. 6 febbraio 2007 n. 25 in ordine alla concreta
determinazione delle esigenze tecniche, organizzative e produttive per l’individuazione delle informazioni
suscettibili di creare notevoli difficoltà al funzionamento dell’impresa o da arrecarle danno e che
escludono l’obbligo per il datore di lavoro a procedere a consultazioni o a comunicare informazioni.


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