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lavoro si terrà conto dei principi espressi dalla Comunità europea nella risoluzione del Consiglio del 29
maggio 1990 e nella Direttiva 2006/54 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006
riguardante l'attuazione del principio di pari opportunità e della parità di trattamento tra uomini e donne
in materia di occupazione e di impiego;
g) seguire l’attività delle Commissioni territoriali di cui al successivo punto 5.2. e trasmettere ogni
utile informazione per lo svolgimento della loro attività.
La Commissione si riunisce di norma trimestralmente o su richiesta di una delle parti, presieduta a
turno da un componente dei due gruppi, delibera all’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati e
annualmente riferisce sulla propria attività e su quella svolta dalle Commissioni di cui al successivo punto
5.2., alle delegazioni che hanno stipulato il presente Contratto.
Essa si potrà avvalere, per lo svolgimento dei propri compiti, del contributo di esperti/e nominati di
comune accordo.
Tre mesi prima della scadenza del presente Contratto, la Commissione terminerà i lavori presentando
un rapporto conclusivo completo dei materiali raccolti ed elaborati: in questa sede verranno presentate
tanto le proposte sulle quali sia stata raggiunta l’unanimità di pareri della Commissione, quanto le
valutazioni che costituiscono le posizioni di una delle componenti.


5.2. Commissioni territoriali per le pari opportunità

Laddove non già costituite, le Associazioni territoriali imprenditoriali promuoveranno di intesa con le
analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti la costituzione, a titolo sperimentale,
di Commissioni paritetiche per le pari opportunità composte da 6 (sei) rappresentanti nominati dalla
Associazione territoriale imprenditoriale e 6 (sei) rappresentanti nominati dalle istanze territoriali delle
Organizzazioni sindacali stesse. Le Commissioni così costituite hanno il compito di svolgere, con specifico
riferimento alla realtà locale ed in collaborazione con gli organismi territoriali di cui all’art. 2, attività di
studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui al Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,
Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono
un’effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro nonché le modalità per un loro
superamento.
Le Commissioni operano in stretto collegamento con la Commissione nazionale sulla base delle
informazioni, dei dati, delle ricerche e delle proposte fornite dalla stessa, con il compito di:
a) analizzare le caratteristiche del mercato del lavoro e le specificità territoriali dell’andamento
dell’occupazione femminile nel settore;
b) proporre alle parti che hanno costituito la Commissione stessa, in collaborazione con la
Commissione paritetica territoriale di cui al precedente art. 4, specifiche iniziative in materia di
orientamento e formazione professionale al fine di agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in
collaborazione con la Regione e in raccordo con gli “organismi paritetici per la formazione professionale”
operanti nel territorio ai sensi dell’Accordo interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese;
c) promuovere interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l’assenza per
maternità e a salvaguardarne la professionalità;
d) valutare la possibilità di sperimentare iniziative di azioni positive, in particolare quelle sulla
flessibilità d’orario di cui all’art. 9, legge 8 marzo 2000, n. 53 e al Decreto interministeriale 15 maggio
2001, anche su indicazione della Commissione nazionale ai sensi della lettera c) del punto 5.1.. A tal fine,
su richiesta congiunta degli interessati alle iniziative suddette e delle Commissioni paritetiche costituite in
sede aziendale, la Commissione territoriale potrà costituire nel suo ambito un apposito gruppo di lavoro
paritetico incaricato di seguirne l’attuazione in collaborazione con coloro i quali hanno effettuato la
richiesta;
e) considerare l’opportunità di effettuare nell’ambito territoriale ricerche o indagini sulla diffusione e
le caratteristiche delle molestie sessuali nei luoghi di lavoro al fine di promuovere, in collegamento con
l’attività della Commissione nazionale di cui alla lettera f) del punto 5.1., comportamenti coerenti con gli
obiettivi di tutela della dignità degli uomini e delle donne nell’ambiente di lavoro.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma trimestralmente o su richiesta di una delle
parti, presiedute a turno da un componente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano
all’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati e, dopo il primo anno, riferiranno sull’attività svolta
alla Commissione paritetica nazionale di cui al precedente punto 5.1..
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso l’Associazione territoriale
imprenditoriale che fornirà i servizi di segreteria.



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