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Le Commissioni paritetiche territoriali, oltre a quanto previsto dall’art. 5 del vigente Contratto collettivo
per la disciplina dell’apprendistato, hanno il compito di:
a) monitorare la normativa vigente in materia, con particolare riguardo a quella emanata a livello
territoriale, al fine, tra l’altro, di cogliere tempestivamente tutte le opportunità di volta in volta consentite
dal sistema formativo e scolastico;
b) individuare congiuntamente le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e della
installazione di impianti, con riferimento all’evoluzione delle tecnologie impiegate, utilizzando sia i risultati
forniti dalla rilevazione dei fabbisogni formativi effettuata dall’organismo paritetico regionale di cui
all’Accordo Interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese in collegamento con l’attività della
Commissione nazionale di cui alla lettera b) del punto 4.1., sia quelli emersi da ulteriori rilevazioni “ad
hoc” predisposte nel territorio, anche con riferimento ad iniziative di formazione continua eventualmente
poste in essere dalle Aziende;
c) proporre congiuntamente in sintonia con l’Organismo bilaterale regionale interventi formativi
finalizzati al soddisfacimento dei bisogni specifici della categoria, anche predisponendo progetti articolati
nelle varie fasi di realizzazione, individuandone i soggetti responsabili, la struttura operativa, i tempi, i
contenuti e le modalità di finanziamento, al fine di attingere alle risorse amministrate da Fondimpresa
nonché a tutte le altre risorse disponibili a livello territoriale, nazionale e comunitario;
d) promuovere la sperimentazione di esperienze di collaborazione tra le Organizzazioni imprenditoriali
e dei lavoratori e gli organi pubblici al fine di facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità secondo
quanto indicato dall’Accordo Interconfederale 20 gennaio 1993;
e) promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia ambientale e di
sicurezza;
f) proporre e favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli; in particolare sulla base
delle informazioni di cui alla lettera c) del punto 2.1. del precedente art. 2 le parti verificheranno le
possibili iniziative tendenti a recuperare al sistema lavorativo i soggetti aventi diritto ad assunzione
obbligatoria ai sensi di legge, proponendo agli Enti istituzionalmente competenti in collegamento con
l’Organismo bilaterale regionale di cui all’Accordo Interconfederale 20 gennaio 1993 e successive intese,
corsi di qualificazione che consentano di agevolare il reinserimento lavorativo di questi soggetti, tenendo
conto dei fabbisogni di professionalità delle imprese quali emergeranno dall’indagine a ciò prevista dal
citato Accordo Interconfederale e degli eventuali apporti propositivi forniti dalla Commissione nazionale di
cui al precedente punto 4.1.;
g) promuovere d’intesa con le Commissioni di cui al punto 5.2. del successivo art. 5 idonee attività di
formazione a favore delle donne in vista della piena attuazione degli obiettivi di parità previsti dalla legge
10 aprile 1991, n. 125 nonché a favore delle lavoratrici in rientro dalla maternità;
h) promuovere idonee attività di formazione a favore delle lavoratrici e dei lavoratori in rientro dal
congedo per eventi e cause particolari di cui all’art. 11, Sezione quarta, Titolo VI.
Le Commissioni paritetiche territoriali si riuniscono di norma trimestralmente o su richiesta di una delle
parti, presiedute a turno da un componente dei due gruppi che le hanno costituite, deliberano
all’unanimità per l’attuazione dei compiti sopraindicati e annualmente riferiranno sull’attività svolta alla
Commissione paritetica nazionale di cui al precedente punto 4.1..
Le parti convengono che gli incontri della Commissione avranno sede presso l’Associazione territoriale
che fornirà i servizi di segreteria.
Le parti assicureranno un comune impegno di interlocuzione con le Istituzioni regionali competenti in
materia di formazione professionale.
4.3. Commissioni aziendali per la formazione professionale
Nelle Aziende che occupano complessivamente più di 2.000 dipendenti, di cui almeno 350 occupati
presso una stessa unità produttiva, sarà costituita, su richiesta di una delle parti, una Commissione
paritetica sulla formazione professionale, formata da non più di 6 componenti rispettivamente in
rappresentanza della Direzione e in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali, nazionali o
territoriali, stipulanti il presente Contratto e della Rappresentanza sindacale unitaria, con il compito di:
a) verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell’anno solare precedente, la loro tipologia, il
numero delle giornate di formazione e quello complessivo dei dipendenti coinvolti;
b) valutare la realizzabilità, in funzione delle specifiche esigenze aziendali, di progetti formativi per i
lavoratori non coinvolti nei corsi realizzati precedentemente;
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