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- il mutamento di quadro nell’ambito istituzionale scolastico con particolare riferimento all’ampliamento
dell’obbligo scolastico ed alle conseguenti nuove prospettive di riqualificazione che si impongono
obbligatoriamente alla formazione professionale;
- l’evoluzione del processo di decentramento territoriale determinato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59
e successive normative attuative, e la necessità di coglierne tempestivamente tutte le opportunità che,
nelle sedi istituzionali competenti, potranno configurarsi.
Le parti concordano altresì sull’opportunità che tutti i lavoratori possano accedere durante l’arco della
propria vita lavorativa a programmi di formazione ed aggiornamento professionale su contenuti attinenti
alla realtà produttiva aziendale; a tal fine le commissioni aziendali di cui al successivo punto 4.3. ne
valuteranno la effettiva realizzabilità.
Tutto ciò premesso, fermo restando quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 20 gennaio
1993 e dalle successive intese, le parti stipulanti, consapevoli che per rispondere ai problemi sopra
delineati, occorre arricchire il ruolo delle parti sviluppando ulteriori forme partecipative e di
collaborazione, esprimono la volontà di realizzare congiuntamente, in coerenza con gli schemi confederali,
iniziative che si configurino come efficaci ed efficienti modalità di accesso di tipo settoriale, alle
opportunità offerte dal sistema formativo con particolare riferimento a Fondimpresa.
4.1. Commissione nazionale per la formazione professionale e l’apprendistato
Le parti stipulanti convengono di affidare alla Commissione nazionale per la formazione professionale
e l’apprendistato, formata da 6 (sei) rappresentanti per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti,
oltre a quelli ad essa attribuiti dall’art. 5 del vigente Contratto collettivo per la disciplina
dell’apprendistato, i seguenti compiti:
a) monitorare la normativa vigente in materia di formazione professionale sia a livello comunitario che
nazionale;
b) individuare le specifiche esigenze formative del settore metalmeccanico e della installazione di
impianti, utilizzando in particolare i risultati dell’indagine sui fabbisogni di professionalità di cui all’Accordo
Interconfederale del 20 gennaio 1993 e successive intese, nonché le indicazioni fornite dalle Commissioni
territoriali di cui al successivo punto 4.2.;
c) promuovere presso i Ministeri competenti le iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore
metalmeccanico e delle installazioni di impianti;
d) predisporre linee guida di indirizzo e di orientamento alle Commissioni territoriali di cui al successivo
punto 4.2.;
e) sviluppare, congiuntamente, come nel caso del progetto “Formazione per l’apprendistato”, iniziative
formative capaci di rispondere ai fabbisogni sopra rilevati con particolare riguardo a progetti finalizzati
all’inserimento, all’aggiornamento e alla riqualificazione dei lavoratori in relazione a quanto imposto
dall’innovazione tecnologica e organizzativa, nonché dalle esigenze richieste dalle politiche di qualità e dal
mercato;
f) operare, in collegamento sinergico con Fondimpresa per quanto di sua competenza e con gli
Organismi paritetici regionali di cui all’Accordo Interconfederale del 20 gennaio '93 e alle successive
intese, affinché le normative e le procedure elaborate in materia di formazione siano coerenti con le
esigenze del settore prospettate al punto b) nonché allo scopo di individuare, sempre in collegamento
con gli Organismi sopra citati, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello europeo,
nazionale e territoriale;
g) individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli e dei
lavoratori coinvolti in processi di mobilità;
h) individuare modalità e strumenti diretti ad agevolare l’accesso dei lavoratori a tempo determinato
ad opportunità di formazione adeguata, per aumentarne la qualificazione al fine di un ottimale impiego
professionale.
4.2. Commissioni territoriali per la formazione professionale e l’apprendistato
Laddove non già costituite, le Associazioni territoriali imprenditoriali promuoveranno d’intesa con le
analoghe istanze territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti, la costituzione di Commissioni
paritetiche sulla formazione professionale e l’apprendistato, formate da massimo 6 (sei) rappresentanti
per ciascuno dei due gruppi di sindacati stipulanti.
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