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Art. 3. - Cumulo dei periodi di apprendistato
I periodi di apprendistato professionalizzante o i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-
dovere di istruzione e formazione presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo delle durate
massime di cui al precedente art. 2, nonché ai fini di quanto previsto al successivo articolo 8, purché non
separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
A tal fine, nel caso di risoluzione del rapporto prima della scadenza del contratto, il datore di lavoro è
tenuto a registrare l’esperienza di apprendistato nel libretto secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
Tale documentazione deve essere presentata dal lavoratore all'atto dell'assunzione, per ottenere il
riconoscimento del cumulo dei periodi di apprendistato precedentemente prestati e delle ore di
formazione svolte presso altre aziende riferiti alla stessa qualifica professionale.
Art. 4. - Formazione
Formazione formale
Per formazione formale deve intendersi il processo formativo, strutturato e certificabile secondo la
normativa vigente, in cui l’apprendimento si realizza in un contesto formativo organizzato volto
all’acquisizione di conoscenze/competenze di base, trasversali e tecnico-professionali.
Le parti in via esemplificativa individuano la seguente articolazione della formazione formale:
1. tematiche collegate alla realtà aziendale/professionale: conoscenza dei prodotti e servizi di
settore e del contesto aziendale; conoscenza dell’organizzazione del lavoro in impresa e ruolo
dell’apprendista nell’impresa; conoscenza ed applicazione delle basi tecniche e scientifiche della
professionalità; conoscenza ed utilizzo delle tecniche e dei metodi di lavoro; conoscenza ed
utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di lavoro; conoscenza ed utilizzo delle misure di
sicurezza individuale e di tutela ambientale; conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo
e di contesto;
2. tematiche trasversali articolate in quattro aree di contenuto: competenze relazionali;
organizzazione ed economia; disciplina del rapporto di lavoro; sicurezza sul lavoro. Le ore
dedicate alla sicurezza devono essere erogate nella prima parte del contratto di apprendistato ed,
in ogni caso, entro il primo anno del contratto stesso.
La formazione formale potrà essere erogata, in tutto o in parte, all’interno dell’azienda qualora questa
disponga di capacità formativa come più avanti specificata.
La formazione formale potrà essere erogata utilizzando modalità quali: aula, e-learning, on the job,
affiancamento, seminari, esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali.
Ore di Formazione
Le ore medie annue di formazione formale sono pari a 120. Nell’ambito di tale monte ore saranno
erogate 40 ore di formazione professionalizzante in modalità teorica.
Durante il primo anno di apprendistato saranno previste 40 ore di formazione dedicate alle tematiche
trasversali, che saranno pari a 20 il secondo anno, aggiuntive alle 120.
Le ore complessive di formazione formale possono essere distribuite diversamente nell'arco della
durata del contratto di apprendistato, salva una quantità minima annua pari a 60 ore, in base a quanto
previsto nel Piano Formativo Individuale.
Le competenze acquisite durante il periodo di apprendistato saranno registrate sul libretto formativo
secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Di norma annualmente l'azienda farà pervenire alla Commissione paritetica territoriale un rapporto
completo, che sarà consegnato, in apposito incontro, alla Rappresentanza sindacale unitaria laddove
esistente, riferito al numero di apprendisti assunti ed alla formazione effettuata.
Tutor
Per l’attivazione del contratto di apprendistato è necessaria la presenza di un tutor.
Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle di cui al D.M. 28-2-2000 ed alle
regolamentazioni regionali. Per il tutor aziendale sono previste 12 ore di formazione.
Il tutor contribuisce alla definizione del Piano Formativo Individuale e attesta, anche ai fini dell’art. 53,
comma 3, del D.Lgs 276/2003, il percorso formativo compilando la scheda di rilevazione dell’attività
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